Sottoscrizione di contratti bancari: per la Corte di Cassazione è sufficiente il “point and click”

Sottoscrizione di contratti bancari: per la Corte di Cassazione è sufficiente il “point and click”
Con l'ordinanza n.9413 del 9 aprile 2021, la prima sezione civile della Corte di Cassazione ha ritenuto valida la sottoscrizione di un contratto di negoziazioni di covered warrant mediante la firma elettronica “semplice” apposta dal risparmiatore.
Il caso

La pronuncia degli ermellini scaturisce dalla questione di validità di un contratto di intermediazione finanziaria concluso da parte di un cliente, il quale, dopo aver effettuato il log in nell'area riservata del sito web della Banca attraverso le proprie credenziali, cliccava sul pulsante di assenso .

I giudici di primo grado, a fronte della domanda presentata dal risparmiatore, dichiaravano la nullità parziale del contratto per difetto di forma scritta, ritenendo che fosse necessaria una firma elettronica qualificata o digitale, non essendo sufficiente la firma semplice, mediante l'utilizzo del meccanismo del cosiddetto “punta e clicca”.

Al contrario, i giudici del “Palazzaccio”, nel confermare la pronuncia della Corte d'Appello di Bologna, ritengono la firma elettronica “semplice” in grado di soddisfare il requisito della forma scritta ad substantiam richiesto dal quadro di diritto vigente ratione temporis .

La normativa di riferimento, secondo l'interpretazione della Corte

Al fine di motivare la propria decisione, la Corte ripercorre il contesto normativo di riferimento come delineato dai giudici di secondo grado, analizzando, dunque, l'articolo 10 del DPR n.445/2000, come modificato in seguito alla direttiva comunitaria 93/1999 CE. Infatti, nel dare seguito all'impulso comunitario, il legislatore nazionale procedeva a riordinare il quadro delle sottoscrizioni elettroniche ea differenziarne l'efficacia probatoria, secondo una scala di intensità crescente, in rapporto allo strumento tecnico utilizzato.

Pertanto, l'articolo 10 del DPR su citato introduceva la distinzione tra firma elettronica semplice (o leggera), vale a dire "l'insieme de dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica" e firma elettronica qualificata (o pesante), cioè "la firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatorio e la sua univoca identificazione, creata con mezzi sui quali il firmatorio può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati".

Sul piano probatorio, invece, venivano previste:

a) l'equiparazione del documento informatico alle riproduzioni meccaniche ai sensi dell'art.2712 cc;

b) la capacità della firma elettronica semplice di soddisfare il requisito della forma scritta, lasciando al giudice la valutazione probatoria sulla base di caratteristiche di qualità e sicurezza;

c) l'efficacia fino a querela di falso del documento informatico sottoscritto con firma digitale o altra firma elettronica avanzata.

La Corte, interpretando in maniera letterale l'impianto normativo, sostiene che l'autenticazione di un soggetto ad un sistema informatico sia idonea a soddisfare il requisito della forma scritta, in quanto, mediante il click sul pulsante di assenso, egli ha manifestato in modo inequivocabile la propria volontà, tralasciando totalmente l'interpretazione sistematica delle nuove regole previste dal “Codice di Amministrazione Digitale” (CAD) di cui al d.lgs. n.82 del 7 marzo 2005.

Il corretto inquadramento della fattispecie alla luce del CAD

Allo stato attuale, la disciplina in tema di validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici è contenuta negli articoli 20 e 21 del CAD. In particolare, il comma 1 bis dell'art.20 attribuisce al giudice la decisione se un documento informatico sottoscritto con firma elettronica semplice sia idoneo o meno ad integrare il requisito della forma scritta “ in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità”.

Questa regola non vale per tutti i documenti informatici, in quanto il comma 2 bis dell'art.21 del CAD statuisce che “ gli atti di cui all'articolo 1350, numero 13), del codice civile redatti su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale ovvero sono formati con le ulteriori modalità di cui all'articolo 20, comma 1bis, primo periodo” , secondo cui “ il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore […]”.

Ebbene, gli atti di cui al n.13 dell'art.1350 sono tutti quelli che siano regolati al di fuori della normativa codicistica, ma per i quali sia il requisito della forma scritta ad substantiam . Vi rientrano i contratti bancari, in quanto l'articolo 117 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) prevede che i contratti sono redatti per iscritto e nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo.

Non si comprende, pertanto, la conclusione a cui giunge la Corte: […] non è infatti privo di rilievo, che nell'approvare il CAD il legislatore abbia avvertito l'obbligo di precisare che solo per i contratti, in relazione ai quali l 'articolo 1350 cc, prevede l'adozione della forma scritta a pena di nullità, si impone l'adozione della firma elettronica qualificata o digitale, il che […] vuol dire che solo questa particolare forma integrerà il requisito dello scritto ad substantiam nella specifica casistica del codice civile, non anche al di fuori di questo, come appunto ad es. nei contratti bancari o di investimento" .

 

Avv. Rossella Bucca

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