Somministrazione di lavoro

Somministrazione di lavoro
La somministrazione di lavoro è stata introdotta la prima volta nel nostro ordinamento dal d. lgs. 276/2003 – in sostituzione del cd lavoro interinale - ed introduce uno schema “triangolare” nel rapporto di lavoro tra tre soggetti: il somministratore, l’utilizzatore e il lavoratore.

L’oggetto del contratto di somministrazione è la prestazione lavorativa; il lavoratore, infatti, viene utilizzato nell’ambito di tale contratto e svolge la sua attività lavorativa per l’utilizzatore sotto la sua direzione e controllo ma intrattiene un rapporto di lavoro solo con il somministratore al quale spetta l’esercizio del potere disciplinare.

Il contratto di somministrazione di lavoro è stipulato in forma scritta e deve contenere i seguenti elementi:

  1. Gli estremi e l’autorizzazione rilasciata al somministratore;
  2. Il numero di lavoratori da somministrare;
  3. L’indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione da adottare;
  4. La data di inizio e la durata prevista della somministrazione di lavoro;
  5. Le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e l’inquadramento;
  6. Il luogo, l’orario di lavoro e il trattamento economico.

La somministrazione di lavoro può avvenire per qualsiasi categoria professionale e possono essere stipulati contratti a tempo indeterminato, anche con ricorso alla tipologia dell’apprendistato, e a tempo determinato.

La somministrazione a tempo determinato ha subito modifiche rilevanti che sono state apportate dal cd decreto dignità. Ai contratti di somministrazione stipulati dal 14 luglio 2018 e ai rinnovi e/o proroghe contrattuali successive al 31 ottobre 2018 si applica la seguente disciplina: 1. Limite di quattro proroghe; 2. Durata massima di 24 mesi; 3. Obbligo di causale.

Il limite di durata dei 24 mesi può essere prorogato dai CCNL anche per una durata superiore

Infine sono previsti dei divieti al ricorso alla somministrazione di lavoro ai sensi dell’art. 32 del d.lgs n. 81/2005. La somministrazione di lavoro è vietata: 1. Per la sostituzione dei lavoratori in sciopero; 2. nel corso di procedure di licenziamento collettivo; 3. Nelle unità produttive che beneficiano della cassa integrazione; 4. Nelle imprese ove non sia stata effettuata la valutazione dei rischi.

Regime sanzionatorio per violazione della disciplina sulla somministrazione di lavoro

La mancata osservanza delle disposizioni sulla somministrazione di lavoro comporta rilevanti conseguenze sanzionatorie che prevedono la condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno in favore del lavoratore.

In mancanza della forma scritta, per esempio, il contratto di somministrazione deve ritenersi nullo e il lavoratore viene considerato a tutti gli effetti dipendente dell’utilizzatore.

Sul punto si riportano di seguito recenti pronunce di merito sull’applicazione di sanzioni per mancata osservanza della disciplina inerente la somministrazione di lavoro.

La Corte di Appello di Brescia con sentenza del 1 aprile 2021 ha condannato la società utilizzatrice alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato per omessa predisposizione del documento di valutazione dei rischi.

Rispetto invece al ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato il Tribunale di Bari con sentenza del 7 febbraio 2019 ha condannato l’azienda utilizzatrice pagamento di un indennizzo per illegittimità della clausola appositiva del termine (cfr Cassazione n. 197 dell’8 gennaio 2019).

Avv. Nicoletta Di Lolli

 

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