Il signing ed il closing

Il signing ed il closing
Sulla linea temporale delle operazioni straordinarie di cessione di partecipazioni sociali si possono distinguere due fasi cardine ovvero la sottoscrizione del contratto di investimento, con il quale vengono cedute le partecipazioni della target (signing), e la sottoscrizione dell'atto notarile cui seguono le pubblicità indicate dalla legge (chiusura ). 
Chiusura contestuale o differita al firma

Le due fasi possono essere distinte, qualora dal punto di vista operativo le parti decidano di sottoscrivere prima l'accordo di investimento e, in un momento successivo, l'atto notarile di cessione delle partecipazioni, ovvero contestuali. Giova ricordare in questa sede che la cessione di quote o azioni potrebbe perfezionarsi anche con il solo atto notarile, tuttavia tale prassi è ormai di residuale utilizzo, in quanto la negoziazione di un accordo di investimento permette alle parti di costruire un impianto di pattuizioni specifiche, quali ad esempio garanzie, indennizzi, che non troverebbero spazio nell'atto notarile. In ogni caso, le ragioni che portano a separare queste due fasi sono molteplici e quasi sempre di natura negoziale ed operativa. Quando la cessione delle quote si perfeziona secondo questa meccanica, cioèfirma e chiusura non contestuali, un importante e delicato periodo è quello intercorrente tra tali due fasi, il cd interim period .

Data di sottoscrizione , data di chiusuraperiodo interinale

Semplificando, la firma è il momento in cui le parti sottoscrivono l'accordo di investimento ed in cui si verifica l'effetto traslativo della proprietà della destinazione , tra le parti, per effetto della cessione delle partecipazioni; il closing quello in cui l'effetto traslativo ha effetto verso la destinazione medesima e verso i terzi. Il differimento temporale firma-chiusura può avere varie funzioni e conseguenze, come, ad esempio, subordinare il trasferimento delle partecipazioni, ad ogni effetto, al verificarsi di una o più condizioni, oppure definire un prezzo che sarà determinato sulla base degli scostamenti economico-finanziari rilevati alla data del closing. Può accadere infatti che le parti si inseriscano nell'accordo di investimento delle clausole che consentono una determinazione o un riequilibrio del prezzo al momento del Closing (cd “ Closing Adjustment Clause ”).

Corollario di tale impostazione dell'operazione è la gestione dell'interim period .

Il periodo interinale , ovvero l'intervallo di tempo che intercorre tra la richiesta dell'accordo di cessione delle partecipazioni e la closing date, consiste, come già sopra osservato, in una fase alquanto delicata, la cui gestione deve essere, pertanto, necessariamente regolata dalle parti con estrema attenzione. Questa fase di “ stallo” , infatti, se non concordata con prudenza, potrebbe provocare un deterioramento delle condizioni, ad esempio economiche, della target .

Efficacia

L'effetto traslativo della proprietà della partecipazione avrà effetto verso la società, e pertanto opponibile ai terzi, solo in seguito alla sottoscrizione dell'atto notarile e al compimento degli atti pubblicitari indicati dalla legge.

 

Avv. Andrea Bernasconi e Avv. Teresa Cacciapaglia

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