Responsabilità dell'intermediario per il fatto del promotore

Responsabilità dell'intermediario per il fatto del promotore
Avv. Daniele Franzini La Corte di Cassazione ritorna sul tema della responsabilità dell’intermediario per il fatto del promotore. Nella sentenza del 7.9.2016, n. 17681, la Suprema Corte ha rilevato che il nesso di occasionalità necessaria, che si atteggia quale nesso causale tra l'esercizio delle incombenze dell'ausiliario ed il danno, si riscontra ogni qual volta il fatto lesivo sia stato prodotto, o quanto meno agevolato, da un comportamento riconducibile allo svolgimento dell'attività lavorativa del dipendente, anche se questi abbia operato oltrepassando i limiti delle proprie mansioni o abbia agito all'insaputa del datare di lavoro. La responsabilità del datore di lavoro per il fatto del dipendente è disciplinata, in sede contrattuale, dall'art. 1228 c.c. e in sede extracontrattuale dall'art. 2049 c.c.. A parte la diversa natura della responsabilità, entrambe le norme prevedono che colui il quale si avvalga dell'opera altrui, ne risponde purché sussista il nesso di occasionalità necessaria. Tale disciplina si fonda sulla considerazione che l’agire del dipendente è uno degli strumenti dei quali l'intermediario si avvale nell'organizzazione della propria impresa, traendone benefici ai quali è ragionevole far corrispondere i rischi e sull'esigenza di offrire una adeguata garanzia all'investitore. Si tratta di una responsabilità che è espressione di un criterio di allocazione dei rischi, per il quale, i danni cagionati dal dipendente sono posti a carico dell'impresa, come componente dei costi di questa. Ciò posto, la Corte ha poi aggiunto che il nesso in questione è suscettibile di essere interrotto in presenza di alcune evenienze concrete, ancorché di carattere presuntivo, quali il numero o la ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, il valore complessivo delle operazioni, l'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, la conoscenza del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e le complessive condizioni culturali e socio-economiche, o allorché l’investitore abbia intenzionalmente comunicato al promotore i codici di accesso al proprio conto corrente o il consulente finanziario operava in borsa per conto dei propri clienti senza alcun vincolo di mandato, o, ancora, per l'esistenza di un separato mandato conferito dall'investitore al promotore, con rapporto diretto ed esclusivo tra il cliente ed il promotore medesimo. Nella fattispecie la Cassazione ha statuito che la decisione della Corte di Appello che, in base alla valutazione delle circostanze di fatto, aveva escluso che il nesso di occasionalità necessaria fosse stato interrotto, rappresenta un accertamento di fatto che in quanto tale è insindacabile in sede di legittimità.
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