Avv. Flaviano Sanzari
Con la sentenza n. 328 del 9 gennaio 2019, le Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione sono addivenute ad un’interessante pronuncia circa la possibilità di configurare un danno erariale in capo ai soggetti deputati a supervisionare sulla correttezza di una gara del campionato di calcio.
La vicenda di specie attiene ad una partita di Serie D disputatasi nel 1997 tra Rieti e Pomezia, nell’ambito della quale, nei momenti conclusivi del match, il direttore di gara espelleva il quinto giocatore della medesima squadra decretando, conseguentemente, l’inevitabile sospensione della partita (in base al regolamento si prevede un numero minimo di sette giocatori per squadra). In seguito veniva però accertato come, nell’ultimo referto arbitrale inviato, il suddetto direttore di gara ed il competente Commissario della Can D avessero erroneamente indicato che la quinta espulsione fosse stata comminato a tempo scaduto e, quindi, la partita non fosse da considerarsi sospesa. Tanto aveva quindi comportato la presentazione di una serie di ricorsi da parte di alcuni partecipanti al concorso “Totogol”, desiderosi di far valere la sospensione della gara (circostanza che nel regolamento del concorso prevede che abbia valore il risultato convenzionalmente stabilito in sostituzione). Accertato, quindi, dalla FIGC che la partita fosse effettivamente da considerarsi sospesa, il Coni era stato di fatto tenuto a risarcire circa 1 miliardo e mezzo di lire a favore della platea di scommettitori ricorrenti.
In forza di tali evidenze, gli autori del descritto illecito venivano condannati, dalla Corte dei Conti, al risarcimento del procurato danno erariale nei confronti del CONI, quantificato in circa 270 mila euro.
In relazione al conseguente ricorso per Cassazione si sono espressi gli Ermellini con la sentenza in esame che, confermando quanto statuito dalla Corte dei Conti, ha sottolineato come, per quanto l’arbitro non possa essere astrattamente qualificato come pubblico ufficiale, questi assume tale qualifica nel momento in cui viene a costituirsi (come nel caso di specie) un rapporto funzionale con un ente pubblico (il Coni). A tanto si aggiunga che il carattere pubblico del Coni determina, ovviamente, la natura pubblica anche delle risorse che amministra e la conseguente responsabilità per danno erariale dell’arbitro che, a causa del suo illecito, comporta l’indebito esborso di somme pubbliche.
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