Pubblicazione abusiva di programmi TV

Pubblicazione abusiva di programmi TV
Avv. Alessandro La Rosa Megavideo condannata per 12 milioni di euro. Con sentenza dello scorso 15 luglio, la Sezione Impresa del Tribunale di Roma, ha confermato in tema di responsabilità degli intermediari un orientamento che ormai può dirsi consolidato. Facendo seguito alle recenti decisioni della stessa Sezione Impresa contro le piattaforme Break Media e Kit Digital (già commentate, rispettivamente, qui e qui), medesimo trattamento è spettato alla società Megavideo LTD, avente sede legale ad Hong Kong, e gestore dell’omonima piattaforma digitale dedicata allo streaming “pirata” di contenuti audiovisivi protetti. Per i giudici romani la condotta di Megavideo consistente nel diffondere, senza autorizzazione, i programmi televisivi di titolarità di Reti Televisive Italiane s.p.a. (Gruppo Mediaset) è stata ritenuta gravemente lesiva dei diritti esclusivi di utilizzazione economica del broadcaster. Da qui l’ingente condanna al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, di un importo pari ad oltre dodici milioni di euro per l’abusiva diffusione di circa 16.000 minuti di emesso, estratto da note trasmissioni di RTI, ed Euro 60.000,00 a titolo di spese di lite. Il Tribunale ha inoltre fissato, una penale di euro 1.000,00 per ogni futura violazione e per ogni giorno di permanenza abusiva dei materiali audiovisivi. Nel merito, la sentenza conferma integralmente i principi già affermati nelle precedenti decisioni, sottolineando con più incisività come una realtà quale quella di Megavideo non possa essere equiparata ad una piattaforma di mera condivisione, ma piuttosto, ad un portale organizzato, dotato di strumenti che consentono una scelta mirata di contenuti, cui, per altro, sono collegati messaggi pubblicitari mirati: “un sistema così meticolosamente organizzato ed in continua evoluzione è del tutto incompatibile con la figura del semplice hosting, rappresentando un sofisticato content-provider che fornisce contenuti di intrattenimento digitale distribuendo i diversi video nelle rispettive categorie indicate nell’home page e collegando ad essi i diversi messaggi pubblicitari, cercando di fidelizzare i clienti tramite l’offerta di abbonamenti per evitare il limite temporale di visone dei video presenti sulla piattaforma”. I giudici confermano così anche il principio della “conoscenza effettiva” dell’illecito da parte del provider che non presuppone affatto la specifica indicazione di ogni URL per la localizzazione dell’illecito. Tra i profili di novità rispetto alle precedenti pronunce, l’introduzione di ulteriori criteri per il risarcimento del danno; seppur ribadito il criterio del prezzo del consenso, valutato per euro/minuto, la pronuncia riconosce espressamente ad RTI il diritto al risarcimento del danno morale, ritenendo che i comportamenti contestati possano integrare le specifiche ipotesi di reato di cui all’art. 171 ter (I e II comma) Lda, quantificato nella misura del 10% sul danno patrimoniale.
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