Avv. Flaviano Sanzari
Un caso di recente assurto agli onori della cronaca – riguardante una controversia avente ad oggetto il disciplinare di produzione della denominazione Piadina Romagnola IGP pubblicato dalla Commissione europea – presenta profili interessanti anche in tema di reputazione.
Detto disciplinare ha in pratica limitato la zona geografica della denominazione solo ad alcuni Comuni della Romagna, espressamente elencati, restringendo il territorio di produzione, nonostante la piadina in concreto sia realizzata in un’area più ampia che va dall’Emilia alle Marche.
Ed è questo, in buona sostanza, il motivo per il quale la CRM Srl, società dell'Emilia-Romagna leader di questo settore produttivo, ha portato la questione fino nelle aule del Tribunale Ue. La CRM, in base a quanto previsto dal Disciplinare, avendo la sua sede nel Modenese, non ha la possibilità di utilizzare l’indicazione protetta, a meno di trasferire tutta la sua produzione entro i confini geografici circoscritti dal Disciplinare.
Il Tribunale Ue, respingendo – con la sentenza 23 aprile 2018 (T-43/15) – il ricorso della CRM Srl, ha compiuto le seguenti considerazioni, con particolare riferimento all’aspetto della reputazione.
Il “disciplinare di produzione” degli alimenti certificati è disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1151/2012, che, tra l’altro, prevede:
- [art. 5, paragrafo 2, lettera b)] per «indicazione geografica» si intende un nome che identifica un prodotto alla cui origine geografica, in particolare, è essenzialmente attribuibile la reputazione;
- [art. 7, paragrafo 1, lettera f), ii)] il disciplinare che un’IGP deve rispettare comprende segnatamente gli elementi che stabiliscono il legame tra la reputazione e l’origine geografica del prodotto;
- [art. 8, paragrafo 1, lettera c), ii)] un documento unico facente parte della domanda di registrazione di un’IGP deve contenere, in particolare, la descrizione del legame del prodotto con l’origine geografica.
La reputazione di un prodotto dipende dall’immagine di cui questo gode presso i consumatori (v., CGUE, sentenze del 16 maggio 2000, Belgio/Spagna, C388/95, e del 20 maggio 2003, Ravil, C-469/00).
In merito, è molto interessante quanto dicono i giudici europei, richiamando la precedente giurisprudenza comunitaria, sul legame tra la zona geografica e la reputazione:
- “Se la reputazione di un prodotto può essere stabilita poiché esso possiede determinate proprietà in quanto proviene dalla zona geografica considerata, in particolare a causa dei fattori naturali o umani connessi a quest’ultima, e suscita quindi nei consumatori una determinata immagine attribuibile alla sua origine geografica, si deve considerare che esiste un legame, ai sensi dell’art. 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 1151/2012, tra questo prodotto e la zona geografica da cui esso proviene, indipendentemente dalle sue modalità di fabbricazione” (punto 46 della sentenza);
- “Infatti, nei limiti in cui il consumatore attribuisce al prodotto di cui trattasi determinate caratteristiche o qualità per il fatto che esso proviene dalla zona geografica in questione, sia il prodotto fabbricato artigianalmente che quello fabbricato con l’ausilio di apparecchi meccanici godono di tale immagine nella mente del consumatore. In altre parole, l’immagine di cui tale prodotto gode presso i consumatori sarebbe quindi associata alla sua origine geografica indipendentemente dalla questione se sia fabbricato secondo i metodi artigianali o industriali” (punto 47 della sentenza).
Esiste un legame tra la piadina (artigianale e industriale) e la Romagna
Nel caso di specie – sottolinea il Tribunale Ue - è pacifico tra le parti che la reputazione della piadina romagnola non è dovuta a fattori naturali, e in particolare al microclima. Pertanto, la reputazione della piadina romagnola attribuibile alla sua origine geografica non può che risultare, ai fini della registrazione dell’IGP controversa, dalla presenza di fattori umani, vale a dire fattori culturali o sociali. Tali fattori costituiscono quindi i fattori decisivi per fondare la reputazione del prodotto oggetto dell’IGP controversa. Come sottolineano, in sostanza, la Repubblica italiana e il Co.P.Rom, la protezione della reputazione legata al contesto socio-economico e culturale del luogo di origine del prodotto riguarda, in particolare, la ricetta e il metodo di ottenimento di tale prodotto.
La reputazione di un prodotto risultante dalla sua provenienza dalla zona geografica (nella specie, la Romagna) non può venir meno per il semplice fatto che il metodo di ottenimento del prodotto (la piadina) si sia diffuso al di fuori di tale zona o per il fatto che sia possibile riprodurlo in zone che non sono all’interno della Romagna: “Elementi del genere riflettono, al contrario, la reputazione del prodotto in questione, che ha determinato la diffusione del suo metodo di ottenimento e, pertanto, costituiscono piuttosto indizi che consentono di giustificare che esiste un nesso diretto tra la reputazione del prodotto e la regione da cui proviene” (v., in tal senso e per analogia, sentenza del 2 luglio 2009, Bavaria e Bavaria Italia, C343/07, EU:C:2009:415, punto 98).
In definitiva, dunque, non vi è stata alcuna violazione del diritto Ue da parte della Commissione europea, nell’ambito delle sue verifiche della domanda di registrazione dell’IGP Piadina Romagnola: il documento unico e il disciplinare, che accompagnano la domanda di registrazione dell’IGP controversa, contengono indicazioni relative ai fattori umani, culturali e sociali, concernenti le conoscenze particolari di fabbricazione della piadina tramandate in Romagna di generazione in generazione, nonché gli sforzi della popolazione della zona diretti a valorizzare questo prodotto come proveniente da detta zona, che sono all’origine della reputazione della piadina. Tali indicazioni sono elementi che consentono di stabilire l’esistenza di un legame tra la reputazione del prodotto e la zona geografica considerata a causa della sussistenza dei fattori umani. Infatti, come affermano, in sostanza, la Repubblica italiana e il Co.P.Rom, grazie a tali tecniche di fabbricazione della piadina, inizialmente utilizzate per il consumo immediato, poi per il consumo differito, e grazie agli eventi socio-culturali organizzati dalla popolazione, il consumatore associa l’immagine della piadina romagnola, qualunque ne sia la modalità di realizzazione, al territorio della Romagna.
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