Avv. Francesca Frezza
L’assistenza che il lavoratore presta al familiare disabile è sufficiente che sia prestata con modalità costanti e con quella flessibilità dovuta anche alle esigenze del lavoratore. È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza n. 54712 del 23 dicembre 2016.
Nel caso in esame, la Suprema Corte è chiamata a decidere se sia lecito, per il lavoratore che chieda di usufruire dei permessi retribuiti, utilizzare, come sostenuto dalla lavoratrice in questione, quei giorni come se fossero giorni feriali e non necessari per assistere la persona handicappata.
La Corte di Cassazione, condividendo i principi espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 213/2016, alla luce anche dell’evoluzione legislativa, afferma che "da nessuna parte della legge, si evince che, nei casi di permesso, l'attività di assistenza deve essere prestata proprio nelle ore in cui il lavoratore avrebbe dovuto svolgere la propria attività lavorativa".
La Corte, citando un precedente assimilabile alla fattispecie in esame, precisa che i permessi ex art. 33 l. 104/92 sono soggetti ad una duplice lettura: “a) vengono concessi per consentire al lavoratore di prestare la propria assistenza con ancora maggiore "continuità"; b) vengono concessi per consentire al lavoratore, che con abnegazione dedica tutto il suo tempo al familiare handicappato, di ritagliarsi un breve spazio di tempo per provvedere ai propri bisogni ed esigenze personali”.
Ciò posto, proseguono gli Ermellini “qualunque sia la lettura che si voglia dare della suddetta normativa (e, comunque, l'una non esclude l'altra), quello che è certo è che, da nessuna parte della legge, si evince che, nei casi di permesso, l'attività di assistenza deve essere prestata proprio nelle ore in cui il lavoratore avrebbe dovuto svolgere la propria attività lavorativa”.
Secondo la Suprema Corte, infatti, tale interpretazione si deve escludere laddove si tenga presente che, per la legge, l'unico presupposto per la concessione dei permessi è che il lavoratore assista il famigliare handicappato "con continuità e in via esclusiva".
È del tutto evidente che “tale locuzione non implica un'assistenza continuativa di 24 ore, per la semplice ed assorbente ragione che, durante le ore lavorative, il lavoratore non può contemporaneamente assistere il parente. Pertanto, l'espressione va interpretata, cum grano salis, nel senso che è sufficiente che sia prestata con modalità costanti e con quella flessibilità dovuta anche alle esigenze del lavoratore”.
Infatti, se è considerata assistenza continua quella che il lavoratore presta nei giorni in cui lavora (e, quindi, l'assistenza che presta dopo l'orario di lavoro, al netto, pertanto, delle ore in cui, lavorando, non assiste il parente handicappato), ne consegue che non vi è ragione per cui tale nozione debba mutare nei giorni in cui il lavoratore usufruisce dei permessi, potendo egli, anche in quei giorni, graduare l'assistenza al parente secondo orari e modalità flessibili che tengano conto, in primis, delle esigenze dell'handicappato.
La Corte ha precisato, tuttavia, che non può essere, in ogni caso, mutata e stravolta l'essenza e la ratio della norma.
Nonostante, infatti, la norma esaminata preveda un'agevolazione anche per chi assiste una persona handicappata, tale agevolazione, presuppone, pur sempre, che chi ne usufruisce, continui a prestare assistenza alla persona disabile.
L'assistenza non è ipotizzabile nelle ipotesi in cui, come quello sottoposto al proprio vaglio, il fruitore dei permessi, si disinteressi completamente dell'assistenza, partendo per l'estero.
La Corte, quindi, nel caso in esame ha confermato la sentenza di condanna per truffa della lavoratrice per avere utilizzato i permessi retribuiti di cui all'art. 33 L. 104/1992, non per assistere il familiare disabile, ma per recarsi all'estero in viaggio con la propria famiglia.
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