Il pegno non possessorio facilita l'accesso al credito

Il pegno non possessorio facilita l'accesso al credito

Il legislatore risponde alle esigenze di dinamiche dell'economia moderna e facilita l'accesso al credito - non solo presso gli Istituti di credito ma anche tra privati- introducendo nel nostro ordinamento un tipo di garanzia -il pegno non possessorio- che consente agli imprenditori di poter garantire un finanziamento con un pegno sui beni mobili destinati all'esercizio di impresa, che rimangono però nella disponibilità dell'azienda che può, quindi, utilizzarli. Il Decreto Legge n. 59/2016, in vigore dal 3 maggio scorso e contenente disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione, ha, infatti, previsto l'introduzione della disciplina speciale “rispetto a quella generale del pegno ordinario - del pegno non possessorio. Risultato chiaro l' intento del legislatore che ha voluto da una parte tutelare l'imprenditore, che continua ad avere a disposizione beni necessari per la conduzione della propria attività, e dall'altro rafforzare la garanzia del creditore che, seppur garantito da pegno, non sottrae i beni strumentali al proprio debitore, consentendogli di condurre con massima redditività l'impresa.

Questo tipo di pegno è previsto a favore dei soli imprenditori iscritti nel Registro delle Imprese per garantire crediti inerenti l'esercizio dell'impresa, presenti o futuri, determinati o determinabili e per importi individuati. Rimangono, quindi, esclusi i crediti personali dell'imprenditore o quelli di una diversa impresa che faccia capo allo stesso. Oggetto del pegno non possessorio possono essere beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa, ad esclusione dei beni mobili registrati (es. autoveicoli), esistono ma anche futuri, determina ma anche determinabili, con l'effetto che la garanzia potrà ricadere anche su beni non ancora disponibili individuati.

Questa garanzia è validamente costituita solo una volta iscritta in un apposito registro informatizzato, che sarà costituito presso l'Agenzia delle Entrate. L'iscrizione del pegno deve indicare il creditore, il debitore, l'eventuale terza parte, la descrizione del bene dato in garanzia, il credito garantito, l'individuazione del bene che viene acquistato grazie alla garanzia del pegno (nel caso in cui l 'operazione sia finalizzata all'acquisto di uno specifico bene). L'iscrizione dura dieci anni, è rinnovabile e ne può essere chiesta la cancellazione (di comune accordo fra le parti). Dalla data dell'iscrizione il pegno è opponibile ai terzi e nelle procedure concorsuali e prende il grado regolamentando, così, la priorità di soddisfazione sul ricavato della vendita del bene.

Tutte le regole relative alle iscrizioni nel "registro dei pegni non possessori", alla consultazione, alle cancellazioni ed alle modifiche, saranno contenute in un decreto attuativo ministeriale, previsto entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione. Il pegno non possessorio richiede, inoltre, un contratto scritto tra le parti che, a pena di nullità , dovrà contenere innanzitutto l'indicazione del creditore, del debitore, dell'eventuale terzo concedente il pegno, la descrizione del bene dato in garanzia, del credito garantito e l'indicazione dell'importo massimo garantito. Inoltre, a livello contrattuale possono essere stabilite previsioni fondamentali al funzionamento della garanzia. Ed infatti, ove non sia diversamente disposto nel contratto, il debitore o il terzo concedente il pegno sono autorizzati a trasformare o alienare, nel rispetto della loro destinazione economica, o comunque a disporre dei beni gravati da pegno.

In tal caso il pegno si trasferisce, rispettivamente, sul prodotto risultante dalla trasformazione o sul corrispettivo della cessione del bene gravato o sul bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo, senza che ciò comporti la costituzione di una nuova garanzia. Il creditore costretto ad escutare il pegno può: il debitore o il terzo concedente il pegno sono autorizzati a trasformare o alienare, nel rispetto della loro destinazione economica, o comunque a disporre dei beni gravati da pegno. In tal caso il pegno si trasferisce, rispettivamente, sul prodotto risultante dalla trasformazione o sul corrispettivo della cessione del bene gravato o sul bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo, senza che ciò comporti la costituzione di una nuova garanzia. Il creditore costretto ad escutare il pegno può: il debitore o il terzo concedente il pegno sono autorizzati a trasformare o alienare, nel rispetto della loro destinazione economica, o comunque a disporre dei beni gravati da pegno.

In tal caso il pegno si trasferisce, rispettivamente, sul prodotto risultante dalla trasformazione o sul corrispettivo della cessione del bene gravato o sul bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo, senza che ciò comporti la costituzione di una nuova garanzia. Il creditore costretto ad escutare il pegno può: senza che ciò comporti la costituzione di una nuova garanzia. Il creditore costretto ad escutare il pegno può: senza che ciò comporti la costituzione di una nuova garanzia. Il creditore costretto ad escutare il pegno può:

  • procedere alla vendita, trattenendo poi il corrispettivo che corrisponde alla garanzia e restituendo l'eccedenza; la vendita va effettuata secondo criteri precisi (procedura pubblica, nomina esperti).
  • riscuotere i crediti oggetto di pegno fino alla concorrenza della somma garantita.
  • affittare il bene in oggetto, trattenendo i canoni fino a concorrenza della somma garantita: questa ipotesi si può attuare solo se prevista dal contratto.
  • appropriarsi dei beni oggetto di garanzia (solo se previsto nel contratto, che deve anche prevedere criteri e modalità di valutazione del bene).

Queste procedure di escussione possono essere attivate dal creditore anche in caso di fallimento del debitore, dopo che i relativi crediti sono stati ammessi al passivo con prelazione e senza la necessità di ottenere, come per il caso del pegno ordinario, l'autorizzazione del giudice delegato del fallimento.

 

Avv. Milena Prisco   

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