L'ordine di negoziazione di strumenti finanziari impartito telefonicamente alla banca dal cliente è valido anche se non registrato ed in assenza di una attestazione scritta dell'esecuzione. L'ordine può essere provato in giudizio dall'intermediario finanziario con piena libertà di mezzi, anche, eventualmente, attraverso presunzioni.
Lo ha stabilito la Suprema Corte con la sentenza del 15.1.2016 n. 612. Nel caso di specie, i ricorrenti avevano censurato la sentenza di secondo grado nella parte in cui la Corte territoriale non aveva ravvisato l'intervenuta violazione del Regolamento Consob n. 11522/98 da parte dell'istituto di credito, che non aveva effettuato una annotazione scritta dell'ordine ricevuto telefonicamente, non aveva rilasciato una attestazione cartacea all'atto del ricevimento dell'ordine, ed aveva altresì omesso di registrare su nastro magnetico, o su altro supporto equivalente, l'ordine. Ebbene, secondo la Corte di Cassazione, alcuna disposizione normativa prescrive che l'intermediario debba rilasciare attestazione al cliente anche degli ordini di negoziazione ricevuti telefonicamente, in quanto tale attestazione è prevista dal Regolamento Consob n. 11522/98 solo per l'ipotesi, non ricorrente nella fattispecie oggetto di giudizio, di ordini conferiti presso la sede legale della banca o le proprie dipendenze. Statuizione sulla scorta della quale deve escludersi che la prescritta modalità di registrazione dell'ordine conferito telefonicamente possa qualificarsi come requisito di forma, sia pure ad probationem, dell'ordine di acquisto o vendita in tal modo conferito all'intermediario, tale da precludere, in mancanza, ogni altra prova.
Nello specifico, posto che la normativa primaria contenuta nel T.U.F. (D. Lgs. n. 58/1998) non contiene alcuna prescrizione di forma per gli ordini conferiti dal cliente in attuazione del c.d. contratto-quadro relativo ai servizi di negoziazione, bensì solo per quest'ultimo, secondo la Suprema Corte sarebbe del tutto incongruo ritenere che una siffatta prescrizione sia stata introdotta solo con la normativa regolamentare, dovendosi peraltro considerare che il significato attribuibile al testo di tali disposizioni (in particolare dell'art. 60 reg. n. 11522/98 che per primo ha introdotto la previsione della registrazione), nella misura in cui si limita ad indicare agli intermediari una condotta da tenere in determinati casi, appare piuttosto da collegare con uno strumento atto a garantire agli intermediari, mediante l'oggettivo ed immediato riscontro della volontà manifestata dal cliente, l'esonero da ogni responsabilità in ordine all'operazione da compiere.
Ciò considerato, non può ritenersi introdotto, a mezzo di tali disposizioni regolamentari, un mezzo esclusivo di prova dell'ordine conferito dal cliente; il che esclude in radice anche l'applicabilità della preclusione derivante dal combinato disposto degli articoli 2725 c.c. e 2724 n. 3 c.c., relativa all'ammissibilità della prova testimoniale del contratto, solo nell'ipotesi in cui il contraente abbia senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova. In definitiva, l'ordine telefonico può essere provato in giudizio dall'intermediario finanziario con piena libertà di mezzi, anche, eventualmente, attraverso presunzioni, non sindacabili da parte della Corte di Cassazione.
Avv. Daniele Franzini