Obblighi informativi delle banche

Obblighi informativi delle banche
Avv. Daniele Franzini La banca intermediaria, prima di effettuare operazioni, ha l'obbligo di fornire all'investitore un'informazione adeguata in concreto, tale cioè da soddisfare le esigenze del singolo rapporto, in relazione alle caratteristiche personali e alla situazione finanziaria del cliente. In ogni caso, deve ritenersi inadeguata l’operazione di investimento che abbia avuto ad oggetto un titolo rischioso (nel caso di specie, obbligazioni argentine) e abbia coinvolto tutti i risparmi degli investitori, laddove la propensione al rischio dei medesimi fosse da considerarsi bassissima tenuto conto del fatto che, fino ad allora, gli stessi avevano tenuto i loro risparmi in deposito. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, con sentenza n. 24285, pubblicata il 29 novembre 2016. Nel caso rimesso al proprio vaglio, avente ad oggetto l’acquisto di Bond Argentini, la Suprema Corte ha anzitutto ribadito i contenuti della pronuncia n. 26724/2007, e cioè che la violazione dei doveri di informazione posti a carico dell'intermediario finanziario dal T.U.F. e dalla normativa regolamentare non comporta nullità del c.d. contratto quadro, ma può dar luogo a responsabilità - contrattuale o precontrattuale a seconda della fase nella quale intervengono - o anche condurre alla risoluzione, ma non della singola operazione bensì del contratto quadro. Esclusa, dunque, la nullità e la risoluzione del contratto di acquisto, la mancata prestazione da parte della banca delle specifiche informazioni necessarie per l'acquisto di un titolo a rischio (tanto più necessarie in presenza di clienti alla prima esperienza, che investono nella operazione tutti i loro risparmi) conduce al risarcimento del danno - se svincolato dalla domanda di risoluzione - da ragguagliarsi al minor vantaggio (o al maggior aggravio) economico determinato dal comportamento tenuto dal danneggiante. Fatta questa premessa, gli Ermellini hanno ribadito che il documento sui rischi generali deve contenere specifici riferimenti al prodotto in concreto scelto dal cliente e hanno poi sostenuto che è parimenti inadeguato agli obblighi informativi il documento con cui la banca sostiene di aver avvisato l’investitore sul fatto che, quanto maggiore è la rischiosità percepita dall’emittente, tanto maggiore è il tasso di interesse che l’emittente dovrà corrispondere all’investitore. Detta inadeguatezza, ad avviso della Corte, è tanto più manifesta quanto minore è l’esperienza del cliente in operazioni di investimento in titoli mobiliari; e ciò in quanto il medesimo cliente non può certo cogliere un rischio di default nel maggior tasso di interesse prospettato dall’emittente. In ogni caso, sempre a parere della Corte, devono considerarsi inadeguate le operazioni, avente ad oggetto un titolo rischioso, che coinvolgono tutti i risparmi degli investitori che hanno sempre tenuto il loro danaro in deposito (non essendo evidentemente sufficiente il generico consiglio di diversificare gli investimenti contenuto nel Documento rischi generali), posto che la propensione al rischio dei medesimi è da considerarsi bassissima.
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