Obbligazioni pecuniarie

Obbligazioni pecuniarie
Avv. Daniele Franzini Le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell’art. 1182, terzo comma, c.c., sono esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l’ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice ai fini della competenza allo stato degli atti, secondo il disposto dell’art. 38 c.p.c.. Ciò agli effetti sia della mora ex re ai sensi dell’art. 1219, comma secondo, n. 3, c.c. (secondo cui la costituzione in mora non è necessaria quando, nell’ipotesi in cui la prestazione debba essere eseguita al domicilio del creditore, il termine sia scaduto), sia della determinazione del forum destinatae solutionis ai sensi dell’art. 20, ultima parte, c.p.c. (a mente del quale per le cause relative a diritti di obbligazione è competente anche il giudice del luogo in cui deve eseguirsi l’obbligazione dedotta in giudizio). Questo il principio di diritto statuito, a composizione del contrasto giurisprudenziale esistente sulla questione della competenza territoriale, dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 17989 del 13 settembre 2016. Il comma terzo dell’art. 1182 c.c. statuisce che “l’obbligazione avente per oggetto una somma di denaro deve essere adempiuta al domicilio che il creditore ha al tempo della scadenza”. Secondo le Sezioni Unite, il campo di applicazione della menzionata disposizione è limitato alle obbligazioni liquide. Nel caso sottoposto all’esame dei Giudici di legittimità, una S.p.A. aveva convenuto, innanzi al Tribunale, nel cui circondario era ricompresa la propria sede legale, una S.r.l. per il pagamento di una somma di denaro, quale corrispettivo di un servizio reso alla stessa. Accogliendo l’eccezione della convenuta, il Giudice adito in primo grado si era dichiarato territorialmente incompetente, essendo competente un altro Tribunale, individuato sulla base di più criteri, ovvero quello del foro del convenuto, quello del foro in cui era sorta l’obbligazione, nonché quello del foro del pagamento della somma di denaro oggetto della causa. La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi in sede di regolamento di competenza, ha rimesso la questione alle Sezioni Unite, le quali, dopo aver precisato che il contrasto giurisprudenziale non riguardava tanto il requisito di liquidità, quanto il modo di intendere tale requisito, ed affermato che la liquidità sussiste anche nel caso in cui l’ammontare del credito possa essere determinato con un semplice calcolo aritmetico e senza indagini o operazioni ulteriori, hanno puntualizzato che le obbligazioni pecuniarie “illiquide” hanno la particolarità per cui ai fini dell’adempimento del debitore occorre un ulteriore titolo, convenzionale o giudiziale. Ciò premesso, le Sezioni Unite hanno risolto la questione con il principio suesposto.
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