Non orfane ma fuori commercio, nuove brecce nell’editoria libraria

Non orfane ma fuori commercio, nuove brecce nell’editoria libraria
Avv. Alessandro La Rosa Libertà o limiti nell’utilizzo dei libri fuori commercio? In Italia, l’opera fuori commercio resta protetta ai sensi della Legge sul diritto d’autore, impedendo che ne vengano fatte copie o nuove edizioni senza l’autorizzazione espressa degli aventi diritto. In Francia, invece, sono considerati libri fuori commercio quelli pubblicati prima del 1 gennaio 2001, che non siano più oggetto di diffusione commerciale né di pubblicazione in formato cartaceo o digitale. Secondo la normativa francese, le collecting society, nello specifico la Sofia, possano autorizzare le biblioteche a digitalizzare tali opere e a metterle a disposizione del pubblico per mezzo di una banca dati pubblica, facendo salvo il diritto degli autori o degli aventi diritto di tali libri di opporsi o di mettere fine all’esercizio di tali diritti, a determinate condizioni. Di recente due autori francesi hanno chiesto l’annullamento di un decreto che precisa alcuni aspetti di tale normativa, ritenendolo incompatibile con la direttiva 2001/29. L’intervento della Corte di giustizia dell’unione europea (“CGUE”, causa C‑301/15, Soulier e Doke), ha ribadito che è necessario il consenso del titolare del diritto (autore o editore) per l’inserimento dell’opera nella banca dati delle biblioteche, dunque fatte salve le eccezioni e le limitazioni espressamente previste dalla direttiva InfoSoc, gli autori mantengono il proprio diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione e la comunicazione al pubblico delle loro opere. Tuttavia, il previo consenso di un autore in certe condizioni può essere espresso in forma implicita, secondo la CGUE, infatti le norme della InfoSoc non prescrivono le modalità attraverso cui il consenso deve essere manifestato, “sicché tali disposizioni non possono essere interpretate nel senso che impongono che tale consenso sia necessariamente espresso in forma esplicita”; in tal senso potrebbe essere ammissibile un consenso implicito, a condizione che i titolari dei diritti siano adeguatamente informati in merito alle future utilizzazioni delle proprie opere. Nell’indagare sulla risoluzione armonizzata di tali problemi, il ruolo delle collecting europee resta dubbio alla luce della Proposta di direttiva copyright dello scorso 14 settembre c.a., che sembrerebbe andare nella direzione di un apparato di licenze collettive estese, dove la tenuta dell’esclusiva autorale rischia di attanagliarsi al solo esercizio del diritto di opt-out.
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