Maggiori rischi per la reputazione dalla diffusione di articoli via web

Maggiori rischi per la reputazione dalla diffusione di articoli via web
Avv. Flaviano Sanzari L’impatto potenziale di una pubblicazione lesiva del diritto alla reputazione, diffusa attraverso internet, è di più ampia portata rispetto alla diffusione tramite i mezzi tradizionali come la stampa ed è, quindi, giustificato un intervento delle autorità nazionali più incisivo. Un principio sancito dalla Corte europea dei diritti dell’uomo con la sentenza depositata il 7 giugno scorso nel caso Cicad contro Svizzera (Affair Cicad c. Suisse). A rivolgersi a Strasburgo un’associazione svizzera, che combatte l’antisemitismo, la quale aveva pubblicato sul proprio sito internet e in una newsletter un articolo in cui accusava di antisemitismo un professore che aveva pubblicato, nel 2005, con il supporto dell’Università di Ginevra, un libro dal titolo “Israël et l’autre”. Il curatore del volume aveva agito dinanzi ai tribunali nazionali, sostenendo che era stato violato il proprio diritto alla reputazione. I giudici svizzeri gli avevano dato ragione ed avevano, quindi, ordinato la rimozione dell’articolo dal sito dell’Associazione. Quest’ultima si è così rivolta alla Corte europea, la quale, però, le ha dato torto. Per i giudici di Strasburgo, infatti, non vi è stata alcuna violazione dell’articolo 10 della Convenzione europea che assicura il diritto alla libertà di espressione. In primo luogo, la Corte ha evidenziato come l’articolo, pur rappresentando, in astratto, esercizio del diritto di critica su questioni di interesse generale, fosse tuttavia privo di base fattuale, avendo definito, con tono particolarmente aggressivo, antisemita il testo pubblicato dal professore, senza che vi fossero dati concreti per giustificare questo giudizio. In secondo luogo, i giudici di Strasburgo, nell’effettuare il bilanciamento tra i diversi diritti in gioco, hanno posto in primo piano anche il mezzo con il quale è stato diffuso l’articolo, osservando che il web permette una maggiore accessibilità della collettività, ha una capacità enorme di conservazione e di diffusione di dati, facilitando l’accesso al pubblico. Basti pensare alla possibilità, introducendo unicamente il cognome del professore nel motore di ricerca, di arrivare immediatamente all’articolo. E’ evidente, quindi, che internet presenta più rischi rispetto alla stampa con riguardo alla possibilità di intaccare diritti fondamentali come il rispetto della vita privata e quello alla reputazione. Di conseguenza, l’impatto potenziale dell’accusa di antisemitismo doveva ritenersi molto più grande rispetto a quello che poteva derivare, ad esempio, da un articolo di stampa. Infine, per accertare se vi sia stata una violazione della Convenzione europea, la Corte è passata a valutare l’entità della sanzione, che è stata ritenuta proporzionata, tenendo conto che ha avuto natura civile e non penale e che l’Associazione ricorrente è stata tenuta unicamente a rimuovere l’articolo. Senza dimenticare – prosegue la Corte – che l’Associazione ricorrente aveva pubblicato una lettera di precisazioni del docente, ma il giorno dopo aveva ribadito, in un articolo, le accuse. Considerata l’esistenza di motivi pertinenti e sufficienti, idonei a giustificare l’ingerenza nel diritto alla libertà di espressione, la Corte ha respinto il ricorso, dando così ragione all’autore del libro.
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