Le categorie di quote delle PMI innovative: una rivoluzione copernicana

Le categorie di quote delle PMI innovative: una rivoluzione copernicana

Il regime speciale delle PMI innovative rappresenta un’opportunità per la piccola e media impresa altamente tecnologica anche con riferimento ai diritti particolari che possono essere “designati su misura” dei soci negli statuti delle s.r.l. che prevedono espressamente la possibilità di ricorrere alle categorie di quote.

Il Consiglio Notarile di Firenze con la recentissima rassegna dell’Osservatorio Societario del 25 novembre scorso, ha fissato in via interpretativa alcuni principi basilari per l’applicazione alle PMI innovative delle categorie di quote con diritti particolari dei soci, che possono derogare anche alle norme del codice civile. Le PMI che operano nel campo dell’innovazione tecnologica costituite in forma di società a responsabilità limitata, a prescindere dalla data di costituzione, possono usufruire del regime speciale mutuato per volontà del legislatore dalla normativa delle start up innovative. Queste società possono prevedere nei propri statuti le categorie di quote fornite di diritti diversi, determinandone liberamente il contenuto e questo in deroga all’art. 2468 commi 2 e 3 c.c.. Lo stabilisce ai sensi dell’art. 26, comma 2, D.L. n. 179/2012 come richiamato dall’art. 4 del DL 24 gennaio 2015, n. 3 (convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2015, n. 33).

Il Consiglio Notarile di Firenze con il suo Osservatorio Societario ha chiarito e stabilito i principi basilari di queste categorie di quote che risultano essere una risorsa per le società con una composita compagine sociale che vede fra i propri attori i soci fondatori come i soci finanziatori. Tanto per cominciare, nelle società a responsabilità limitata ordinaria non sono ammesse categorie speciali di quote, che infatti si possono prevedere solo in quelle s.r.l. che sono PMI innovative. Ed infatti, lo statuto delle s.r.l. innovative possono attribuire diritti speciali non solo al singolo socio (come già avviene per le s.r.l. ordinarie), ma anche a un’intera categoria di quote astrattamente individuate, come accade per le s.p.a..

Nell’ ambito delle PMI innovative le categorie di quote forniti di diritti particolari non sono soggette al regime di temporaneità (quattro anni) previsto per le start up innovative dall’art. 31, comma 4, D.L. n. 179/2012, questa disposizione non è stata, infatti, richiamata dall’art. 4 del D.L. n. 3/2015. Nel caso poi di cancellazione - anche d'ufficio - dalla sezione speciale del Registro delle Imprese, che consegue alla perdita dei requisiti di PMI Innovativa, le categorie di quote mantengono efficacia limitatamente alle quote di partecipazione già sottoscritte dai soci in costanza della sussistenza dei requisiti di PMI Innovativa. Il Consiglio Notarile di Firenze, fornisce un catalogo di quelle che possono essere le categorie di quote, previste dallo statuto della PMI innovativa costituita in forma di s.r.l., partendo da quelle che sono “caratterizzate da intrasferibilità tout court o il cui trasferimento sia subordinato al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza che siano previsti condizioni o limiti”.

Ma vi è di più, con riferimento a tali categorie di quote, il Consiglio precisa che può essere escluso anche il diritto di recesso del socio finché la società mantenga la qualità di PMI Innovativa e, dunque, finché la stessa sia iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese e comunque nel termine massimo quinquennale “da intendersi quale limite temporale non derogabile alla luce della lettura coordinata con la disciplina della s.p.a.”, quest’ultimo caso potrebbe rappresentare uno sdoganamento della clausola di lock up statutaria che deroghi al limite codicistico secondo cui nell’ambito di uno statuto (non di certo a livello parasociale) si può stabilire un divieto di recesso del socio per un periodo superiore a due anni. Le massime dell’Osservatorio Societario si soffermano anche su categorie di quote che stabiliscano diritti particolari di natura amministrativa. Sono, infatti, considerate ammissibili le categorie di quote per le quali “è limitato o escluso il diritto di avere notizie dall’organo amministrativo sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare anche tramite professionisti di fiducia i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione (art. 2476, comma 2, c.c.), fermo il diritto spettante ai soci titolari di dette partecipazioni di ispezionare il libro delle decisioni dei soci”.

Questa limitazione dei diritto di informativa è sicuramente peculiare e potrebbe aprire la strada a categorie di quote che vengano destinate ai soci di minoranza o particolari categorie di soci nei confronti dei quali si intende ridurre al minimo il flusso di informazioni a tutto vantaggio degli amministratori che rimangono così schermati nelle loro scelte gestionali. In conclusione, le recenti massime del Consiglio Notarile di Firenze confermano l’atipicità delle categorie di quote che possono avere i contenuti più disparati, oltre a quelli tradizionalmente legati ai diritti patrimoniali, sempre e comunque nei limiti imposti dalla legge. Alle PMI innovative non resta che sbizzarrirsi nel disegnare categorie di quote su misura per tutti i propri stakeholders.

Avv. Milena Prisco

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