La tutela autorale delle opere di design industriale nel settore della moda

La tutela autorale delle opere di design industriale nel settore della moda
Un design industriale è proteggibile anche tramite tutela autorale; per accedere al cumulo di tutela, il prodotto di design dovrà rispettare il requisito di originalità tipico del regime di protezione autorale. In Italia – come in altre legislazioni – tale soglia è rispettata quando il prodotto di design non soltanto costituisce un’opera creativa e personale del suo autore, ma presenta anche un certo valore artistico intrinseco. Nel settore moda ciò potrebbe implicare una disuguaglianza tra designers già affermati sul mercato e designers emergenti.

Quando si tratta di creare tendenze nel mondo della moda, ci sono alcuni fattori che possono influenzare il processo di creazione di un design. Il legislatore europeo ha introdotto, pertanto, diversi regimi di tutela di design industriale nonché anche la possibilità di cumulo di tutele con altre forme di protezione quali quella del marchio di forma ed il regime di protezione delle opere autorali.

Nella legislazione italiana e europea, i disegni e modelli devono possedere determinati requisiti per poter essere considerati proteggibili, in particolare, il requisito della novità (il design deve essere nuovo e possedere una forma non nota nel settore di appartenenza), del carattere individuale (il design deve produrre un’impressione generale distinta e tale da differenziarlo dagli altri nell’ottica dell’operatore informato) e della liceità (il design non deve essere contrario alle leggi, ordine pubblico e al buon costume). La protezione concessa tramite design industriale registrato ha una durata di 5 anni dalla data di presentazione della domanda ed è rinnovabile fino a un massimo di 25 anni.

Il settore della moda, caratterizzato dalla rapidità della creazione di nuove tendenze, spesso impone di ricorrere alla forma di tutela del design industriale non registrato ovvero una forma di protezione, immediata e temporanea, della durata di 3 anni a partire dalla data di divulgazione ovvero della messa a disposizione del pubblico del prodotto (ad esempio, tramite una sfilata internazionale). Gli stilisti hanno infatti a disposizione un lasso temporale estremamente breve per produrre nuovi stili e sono consapevoli del fatto che le creazioni diventeranno inevitabilmente obsolete poco dopo il loro lancio.

Pertanto, molti designers  preferiscono conformarsi ai look trend di stagione, nell’obiettivo principale di vendere grandi quantità di prodotti e si affidano, di conseguenza, alla forma più rapida e meno ampia di tutela del design industriale non registrato.

Altri designers, al contrario, cercano di imporsi come veri e propri creatori di tendenze per un lasso temporale superiore al lancio stagionale e tendono ad ottenere l’ulteriore la ampia tutela concessa dalla disciplina sul diritto d’autore pari a 70 anni decorrenti dall’anno di morte dell’autore (o l’ultimo dei co-autori).

Il Considerando 8 della Direttiva 98/71/CE (Direttiva sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli) ammette, infatti, il principio della cumulabilità della protezione offerta dalla normativa sui disegni e modelli registrati con quella offerta dal diritto d’autore, pur lasciando gli Stati membri liberi di determinare i requisiti necessari affinché ciò avvenga, stante la mancata armonizzazione del requisito dell’originalità dell’opera a livello europeo.

Il requisito dell’originalità che il prodotto di design deve possedere per poter essere considerato opera proteggibile tramite la disciplina di protezione autorale è stato oggetto di interpretazioni giurisprudenziali a livello degli Stati Membri dell’UE; il carattere di originalità è stato talvolta ancorato alla capacità di esprimere la personalità dell’autore, ma anche al valore artistico intrinseco del prodotto di design, come avviene nel nostro ordinamento.

Rispetto ad altri Paesi europei, l’Italia sembra adottare una soglia elevata per l’attribuzione della tutela autorale a prodotti di design industriali; il valore artistico, infatti, potrebbe costituire una barriera di accesso al cumulo di tutela per i designers, dal momento che viene notoriamente ancorato a parametri oggettivi quali riconoscimenti, premi, pubblicazioni su riviste specializzate (inter alia, Cass. n. 7477/2017).

Nel campo della moda, e per le ragioni esposte, la tutela autorale sembrerebbe riservata ai design di lusso e senza tempo come la classica “Birkin Bag” di Hermès, la cucitura gialla e la suola scanalata di Dr Martens ovvero prodotti haute couture, frutto di lavorazioni artigianali e di grandi investimenti economici, di cui certamente non possono avvalersi la maggior parte dei designers emergenti.

Ci si domanda se le conclusioni della CGUE nel caso Cofemel del 12 settembre 2019 (C-683/2017) potranno o meno avere un impatto sulla giurisprudenza nazionale italiana e, in altre parole, se tale pronuncia potrà sortire l’effetto di mitigare  la disuguaglianza indotta dall'industria fashion tra designers affermati e designers emergenti.

La Corte di Giustizia nel caso citato si è espressa partendo dalla definizione di “opera” ai sensi della Direttiva 2001/29: affinché un prodotto di design industriale possa considerarsi opera autorale dovrà concretizzarsi in una creazione intellettuale del suo autore che riflette la sua personalità e manifesta  scelte libere, creative di quest’ultimo; da ciò discende che soltanto quando la realizzazione di un oggetto viene determinata da altre scelte, ad esempio, di carattere tecnico, il requisito di originalità verrà meno.

Di recente, la valutazione del “valore artistico” nel campo della moda è stata oggetto di una  pronuncia giurisprudenziale del Tribunale di Milano n. 491del 25 gennaio 2021 in cui il giudice ha stabilito che il valore artistico richiede un apprezzamento che contestualizzi l’opera nel momento storico e culturale in cui è stata creata. Tale pronuncia sembrerebbe tuttavia tuttora orientata verso la storica interpretazione sopra menzionata del requisito del valore artistico richiesto per la tutela autorale di un’opera di design.

Avv. Maria Giorgia Mazzilli e Dott.ssa Manuela Fogli

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