Con la decisione emessa il 24 maggio dalla General Court (Tenth Chamber) nella causa promossa da Ryanair DAC vs la Commissione Europea (caso T-268/21) è stato annullato il provvedimento con il quale la Commissione Europea aveva deciso di non sollevare alcuna obiezione in merito alle modalità di erogazione degli aiuti di stato corrisposti dalla repubblica Italiana alle compagnie aeree durante la pandemia causata dal Covid 19.
Lo stato Italiano, con una serie di decreti legge aveva deciso di indennizzare, con aiuti cospicui, le compagnie aeree che godevano essenzialmente di quattro requisiti: in primo luogo, la compagnia aerea non doveva essere beneficiaria di un fondo istituito da un altro decreto-legge che prevedeva il risarcimento dei danni causati dalla pandemia di COVID-19 per le compagnie aeree titolari di una licenza rilasciata dalle autorità italiane e incaricate dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico alla data di entrata in vigore di tale decreto-legge. In secondo luogo, la compagnia aerea doveva essere in possesso di un certificato di operatore aereo valido e di una licenza italiana. In terzo luogo, la capacità dell'aeromobile della compagnia aerea doveva essere superiore a 19 posti. In quarto luogo, la compagnia aerea doveva applicare ai propri dipendenti con sede in Italia e ai dipendenti di imprese terze che partecipavano alla sua attività una remunerazione che non poteva essere inferiore alla retribuzione minima stabilita dal contratto collettivo nazionale applicabile al settore del trasporto aereo, concluso dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dai sindacati ritenuti i più rappresentativi a livello nazionale («il requisito della retribuzione minima»).
Orbene, trattandosi di aiuti di stato, il Governo italiano decideva di ottenere il parere preventivo della Commissione Europea in merito alla legittimità delle suddette corresponsioni subordinate alle condizioni di cui sopra.
Ryanair decideva di impugnare innanzi alla Corte di Giustizia la decisione della Commissione di non sollevare alcuna obiezione sulla legittimità degli aiuti corrisposti dall’Italia, in via emergenziale, durante la pandemia.
La Corte di Giustizia ha ora deciso altrimenti: il provvedimento con il quale la Commissione ha deciso di non sollevare alcuna obiezione agli aiuti di stato italiano va annullato per una carenza di motivazione in punto al “minimum remuneration requirement”.
Risulta ora palese che l’annullamento in sé e per sé non comporta alcuna sanzione o obbligo di restituzione degli aiuti da parte delle compagnie aeree che hanno percepito gli aiuti di stato, ma difficilmente Ryanair si fermerà qui e la commissione dovrà, con ogni probabilità, dare una nuova e più motivata giustificazione al criterio del “minimum remuneration”