In presenza di una società consortile costituita nella forma di società a responsabilità limitata, vale il principio per cui “è unicamente la società a rispondere col proprio patrimonio delle obbligazioni sociali”. Così si è pronunciata la sezione tributaria della Corte di Cassazione nella sentenza n. 15863 del 24/07/2020.
Il caso
Nel caso esaminato dalla Corte, il socio di una società consortile a responsabilità limitata, era stato chiamato a rispondere delle obbligazioni tributarie di quest’ultima in relazione a debiti erariali, accertati giudizialmente per gli anni 1998 e 1999.
I Giudici della Cassazione hanno ribadito un principio generale, applicabile ai consorzi con attività esterna, tale per cui per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, ne risponde esclusivamente il fondo consortile, salvo che si tratti di obbligazioni assunte dagli organi del medesimo consorzio per conto dei singoli consorziati, i quali - in tal caso - rispondono solidalmente con il fondo consortile.
Nell’ipotesi in cui il consorzio assuma la veste societaria si rinvia – parzialmente e ponendo un tema di coordinamento delle discipline – al modello di società lucrativa adottato dal consorzio. Posto che l’attività lucrativa deve necessariamente avere una funzione meramente strumentale e accessoria a quella mutualistica, la Corte ha precisato che troveranno applicazione la disciplina tipica della forma societaria adottata, e tra questi connotati fondamentali “incontestabilmente è compresa la regola che l'art. 2472 c.c., comma 1 ricollega alla nozione stessa di tale società, ossia la regola per la quale è unicamente la società a rispondere col proprio patrimonio delle obbligazioni sociali”
Sotto il profilo tributario, gli Ermellini hanno precisato che, affinché la società consortile voglia conseguire l’applicazione del regime di responsabilità prescelto assumendo la veste societaria, posto che la causa mutualistica ben possa coesistere con lo scopo di lucro, è necessario che il ricorso all'organizzazione consortile non sia finalizzato unicamente a conseguire un indebito risparmio fiscale. Tale indebito vantaggio – da presumersi laddove lo scopo mutualistico sia di carattere meramente residuale – va accertato, previa deduzione dell’abusivo ricorso alla strumento societario e va verificato sulla base dei patti consortili e dell’attività concretamente svolta.
La decisone della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e, confermando la sentenza di merito, ha ribadito che le obbligazioni tributarie in esame derivavano dallo svolgimento di attività da parte della società consortile costituita nella forma di una società di capitali e non da attività poste in essere per conto dei singoli consorziati. Pertanto, per le obbligazioni sociali assunte da una società consortile a responsabilità limitata risponde esclusivamente il patrimonio della stessa e per tali obbligazioni i suoi soci mantengono la responsabilità limitata.
Avv.ti Andrea Bernasconi e Teresa Cacciapaglia