Ha natura demaniale anche la porzione seminterrata di un edificio sottoposto a vincolo storico-artistico

Ha natura demaniale anche la porzione seminterrata di un edificio sottoposto a vincolo storico-artistico
Una recente sentenza della Suprema Corte (Cass. Civ., Sez. II, ordinanza n. 12688/10.5.2023) stabilisce il principio secondo cui “Ove sia riscontrata, da parte del giudice di merito, la natura demaniale di un edificio di interesse storico o artistico, l’intero manufatto, in ragione del predetto interesse, è soggetto al regime vincolato, con conseguente esclusione della sua usucapibilità. Resta salva la possibilità del giudice di merito di accertare (…omissis…) che alcune porzioni dello stabile, in funzione della loro autonomia funzionale e della loro separazione fisica dal corpo dell'edificio vincolato, non partecipano della specifica natura attribuita a detto bene”.
I fatti e le vicende processuali

Un Comune conveniva due persone innanzi al Tribunale invocando il rilascio di un locale facente parte di un edificio di importanza storica. Le convenute si costituivano sostenendo, in particolare, in via riconvenzionale, che fosse intervenuta usucapione a loro favore del cespite oggetto di causa.

Il Tribunale, rigettando la domanda principale, accoglieva invece la domanda riconvenzionale in ordine all’intervenuta usucapione.

Il Comune proponeva appello, poi rigettato e proseguiva proponendo ricorso per Cassazione, con un unico motivo. Il Comune ricorrente lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt. 12 (“Verifica dell’interesse culturale”) e 54 (“Beni inalienabili”) del D.L.gs 42/2004 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio”), nonché dell’art. 823 cod.civ. (“Condizione giuridica del demanio pubblico”) in quanto la Corte d’Appello - sul presupposto che la natura demaniale dell’intero stabile non si estendesse anche al locale seminterrato, situato all’interno della sagoma dell’edificio vincolato - erroneamente aveva riconfermato la decisione del giudice di primo grado. 

Le motivazioni della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione riteneva fondato e accoglieva il ricorso del Comune.

Orbene, la Corte d’Appello, confermando la decisione del Tribunale, ha rigettato la domanda di restituzione proposta dal Comune, in relazione ad un locale seminterrato facente parte di un edificio sottoposto a vincolo storico-artistico, sul presupposto che demanialità del bene storico, costituito dal palazzo, non si estendesse anche ai locali seminterrati, e che dunque la destinazione demaniale, e l'accertata destinazione a pubblica funzione del palazzo, non fosse incompatibile con la diversa destinazione e funzione privata del seminterrato che ne costituisce parte.

Secondo la Suprema Corte, tale argomentazione è contraria al diritto, dal momento che la demanialità del bene lo riguarda nella sua interezza, a prescindere dal livello di piano delle sue singole parti e dall'effettiva destinazione a pubblica funzione di queste ultime. Semmai, secondo la Corte, il ragionamento avrebbe potuto essere applicato al contrario, cioè, data la demanialità del palazzo, ricercando la prova dell’inefficacia del vincolo sulla parte seminterrata del bene, indagine tuttavia che la Corte di Appello non ha condotto.

Il ricorso veniva dunque accolto ed il giudice del rinvio dovrà attendersi all’enunciato principio di diritto: "Ove sia riscontrata, da parte del giudice di merito, la natura demaniale di un edificio di interesse storico o artistico, l’intero manufatto, in ragione del predetto interesse, è soggetto al regime vincolato, con conseguente esclusione della sua usucapibilità. Resta salva la possibilità del giudice di merito di accertare, all'esito di valutazione in punto di fatto (omissis) che alcune porzioni dello stabile, in funzione della loro autonomia funzionale e della loro separazione fisica dal corpo dell'edificio vincolato, non partecipano della specifica natura attribuita a detto bene".

Avv. Paola Cattorini

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