FAQ Coronavirus – Diritto societario e commerciale

FAQ Coronavirus – Diritto societario e commerciale

L’epidemia sta influendo notevolmente sulla gestione dei rapporti contrattuali, in quanto l’adempimento delle obbligazioni assunte risulta spesso ostacolato o del tutto impedito. Per valutare se la situazione contingente è tale da giustificare il ritardo o l’inadempimento delle obbligazioni ed elidere la responsabilità dei debitori, bisogna tenere in considerazione una pluralità di fattori, quali, ad esempio, l’applicabilità della legge italiana o di altro ordinamento, l’oggetto dei contratti, i fatti portati a sostegno e l’impraticabilità di soluzioni alternative per l’adempimento.

Ultimo aggiornamento il 16 marzo 2020

FAQ

1. Come far fronte ai  problemi inerenti l’esecuzione dei contratti commerciali a causa della diffusione del Corona Virus (COVID-19)?

La pluralità di circostanze fattuali provocate dall’epidemia del COVID-19, c.d. Coronavirus, unitamente agli effetti dei noti provvedimenti adottati a riguardo dal Governo e dalle Istituzioni italiane, stanno ostacolando o impedendo del tutto l’adempimento delle obbligazioni assunte. Sorge, quindi, il problema riguardante le sorti di tali obbligazioni e dell’ applicabilità o meno degli istituti giuridici che tipicamente disciplinano tali situazioni quali, ad esempio:

  1. l’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore (art. 1256 c.c.);
  2. l’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione (art. 1467 c.c.).

Gli effetti giuridici derivanti dalla situazione sopra descritta devono, in ogni caso, essere valutati caso per caso, tenendo in considerazione una pluralità di fattori quali, ad esempio, l’applicabilità della legge italiana o di altro ordinamento alla fattispecie contrattuale, l’oggetto dei contratti, i fatti portati a sostegno del ritardo e/o dell’inadempimento dalla parti, l’impraticabilità di soluzioni alternative per l’adempimento, il contegno tenuto dal debitore e dal creditore, ecc..

A certe condizioni, le sopra citate norme permettono alle parti contrattuali di negoziare nuovi accordi modificativi di quelli originari, al fine di consentire che non vengano del tutto pregiudicati gli obiettivi perseguiti con i contratti affetti da cause impeditive.

2. Quando ricorre la risoluzione per impossibilità sopravvenuta?

L’articolo 1256 del codice civile stabilisce che l’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile, disciplinando le ipotesi di impossibilità definitiva e temporanea della prestazione. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore non è responsabile del ritardo nell’adempimento finché essa perdura. Tuttavia l’obbligazione si estingue se l’impossibilità perdura fino a quando, in relazione al titolo della obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non può essere ritenuto più obbligato a eseguire la prestazione oppure il creditore non abbia più interesse a conseguirla.

Dunque si potrebbe ritenere che se un contratto fosse stato stipulato in epoca antecedente ai provvedimenti governativi restrittivi delle libertà individuali dovuti al Covid-19  eventuali conseguenti impossibilità ad adempiere le prestazioni contrattuali potrebbero cadere nella previsione di cui all’articolo 1256 del codice civile.

3. Cosa si intende per “causa di forza maggiore”?

L’ordinamento giuridico italiano non offre una nozione precisa di causa di forza maggiore.

La giurisprudenza assegna però alle espressioni caso fortuito e forza maggiore identico valore precettivo e attribuisce tradizionalmente al fortuito il carattere di causa imprevedibile ed inevitabile. Secondo le enunciazioni contenute nelle massime, la giurisprudenza si attiene all’impostazione secondo cui la prova del caso fortuito differisce da quella della causa non imputabile, appunto perché presuppone l’esatta identificazione del fatto che ha reso impossibile l’esecuzione della prestazione, essendo insufficiente la dimostrazione della diligenza spiegata dal debitore.

4. Cosa bisogna valutare ai fini dell’accertamento della sussistenza di quella che possiamo definire “causa di forza maggiore”?

Le questioni che bisogna valutare ai fini dell’accertamento della sussistenza della “causa di forza maggiore” sono le seguenti:

  • Quando deve essere eseguita la prestazione
  • Dove deve essere eseguita la prestazione
  • In che modo deve essere eseguita la prestazione

5. Quando ricorre la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta?

L’ambito di applicazione tipico dell’istituto dell’eccessiva onerosità (art. 1467 c.c.) è quello dei contratti di durata e dei contratti ad esecuzione differita nel tempo.

L’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, per potere determinare la risoluzione del contratto richiede la sussistenza di due necessari requisiti:

  1. un intervenuto squilibrio tra le prestazioni, non previsto al momento della conclusione del contratto;
  2. la riconducibilità della eccessiva onerosità sopravvenuta ad eventi straordinari ed imprevedibili – quali possono essere considerate, per certi versi, le conseguenze determinate dall’epidemia Coronavirus – che non rientrano nell’ambito della normale alea contrattuale.

Nei Paesi di common law la clausola relativa alla eccessiva onerosità può essere evocata solo a condizione che sia espressamente prevista nel contratto (c.d. hardship clause); alla clausola hardship si accompagna sempre una clausola di renegotiation: con questa combinazione le parti sono sostanzialmente già obbligate a rinegoziare gli accordi precedentemente definiti per preservare la prosecuzione del rapporto obbligatorio in caso si verifichino gli eventi dedotti o si superino le previste soglie numeriche di onerosità.

6. Come è meglio comportarsi relativamente ai contratti la cui esecuzione è attualmente impossibile a causa dalla situazione contingente?

Riguardo ai contratti per i quali l’azienda è tenuta ad eseguire una prestazione/erogare un servizio, suggeriremmo di intraprendere le iniziative quali l’invio di comunicazioni scritte agli altri contraenti per informarli delle ragioni di fatto e/o di diritto che condizionano/condizioneranno o impediscono/impediranno l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte. Suggeriamo di proporre al contempo soluzioni alternative se possibili.

In ordine, invece, ai rapporti contrattuali, rispetto ai quali l’azienda è acquirente/destinataria di beni e/o servizi, si consiglia di attivarsi – laddove si reputi verosimile che le altre parti contrattuali avranno difficoltà – per chiedere conferma della possibilità di adempiere esattamente alle obbligazioni oggetto del contratto, in ogni caso conservando nel limite del possibile in essere il rapporto contrattuale tramite una rinegoziazione degli accordi o, quale extrema ratio, comunicare (laddove ne ricorrano i presupposti oggettivi, da poter dimostrare) il venir meno dell’interesse a ricevere la prestazione o le ragioni della inutilizzabilità della stessa e procedere alla risoluzione del contratto.

7. Cosa bisogna tener presente nella stipula di contratti futuri?

Laddove possibile, sarebbe ideale inserire nei futuri contratti delle clausole, da valutare caso per caso, in ragione della peculiarità dei negozi e di una pluralità di variabili (quali, ad esempio, la legge nazionale o straniera applicabile, il tipo di rapporto e l’affidabilità degli altri contraenti, la maggiore o minore importanza delle obbligazioni che ne formeranno oggetto, la possibilità o meno e la difficoltà di trovare soluzioni alternative, in caso di eventuale impossibilità/difficoltà di esecuzione delle prestazioni, ecc.) che consentano di tutelare gli interessi dell’azienda. Sarebbe infatti utile, ad esempio, formalizzare la valutazione e serietà degli impegni assunti dalle altre parti, tramite un preciso riferimento alle problematiche connesse alla epidemia, nonché disciplinare, in anticipo, le sorti del contratto in caso di inadempimento (tramite, ad esempio, la previsione di clausole risolutive espresse), anche dal punto di vista economico (tramite, ad esempio, il rilascio di garanzie).

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