Avv. Daniele Franzini
La Corte costituzionale mette ordine nel processo di esecuzione.
Con la sentenza 191 del 20 luglio 2016, la Consulta ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (che disciplina la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale) sollevata dal Tribunale di Cosenza nella parte in cui, in combinato disposto con l’art. 92 dell’Ordinamento giudiziario, stabilisce che i procedimenti di opposizione all’esecuzione non sono sospesi durante il periodo feriale (1 agosto – 31 agosto), mentre – diversamente - restano sospesi i termini degli atti del processo esecutivo.
Tale differente trattamento, a parere della Corte Costituzionale, trova ragione e giustificazione nella divergenza strutturale esistente tra il processo esecutivo e le opposizioni all’esecuzione. Il modello del rito ordinario di cognizione, che accomuna queste ultime, consente l’applicabilità dell’art. 3 a tutti gli incidenti di esecuzione, mentre la natura non contenziosa del processo esecutivo precluderebbe la sua inclusione nell’ambito della deroga, in ragione del divieto posto dall’art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale, che esclude l’interpretazione analogica di norme eccezionali.
Il Tribunale rimettente sospettava della legittimità costituzionale di siffatta discrasia, essendo, a suo avviso, irragionevole e contrario al principio di uguaglianza il trattamento differenziato di situazioni, quali il processo esecutivo e gli incidenti che si instaurano all’interno di esso, accomunate dalle medesime ragioni di celerità.
Nel caso specifico deciso dal giudice delle leggi un creditore aveva chiesto, nel maggio 2015, la vendita della casa di proprietà del debitore, ma aveva ritardato a fine ottobre il deposito (che andava effettuato entro 120 giorni, cioè entro settembre) dei certificati ipotecari relativi alla casa. Ma se ai 120 giorni disponibili per depositare i certificati catastali si fossero aggiunti anche gli ulteriori 30 giorni di sospensione feriale di agosto, l’adempimento del creditore sarebbe risultato tempestivo, scadendo ad ottobre (150 giorni da maggio).
La Corte costituzionale ha ammesso questo supplemento di termine (30 giorni in più) ragionando nei seguenti termini.
Il processo esecutivo costituisce lo strumento apprestato dall’ordinamento per l’attuazione del diritto, da realizzare in via coattiva, mentre l’incidente di esecuzione, che apre una parentesi all’interno di questo procedimento, può assumere due diverse forme, quella dell’opposizione all’esecuzione quando si contesta il “se” del diritto di agire in executivis o la pignorabilità dei beni pignorati, e quella dell’opposizione agli atti esecutivi, quando ci si duole del “come” dell’esercizio del diritto, deducendosi l’esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all’azione esecutiva.
In sintesi, il processo esecutivo consiste in una sequenza di atti procedimentali per la realizzazione del credito, mentre le opposizioni integrano dei veri e propri giudizi, che si svolgono nel contraddittorio delle parti.
La diversità strutturale dei due tipi di procedimenti non può essere ricondotta ad unità sul presupposto dell’esigenza di celerità comune ad entrambi, ben potendo il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, soddisfare tale esigenza mediante discipline differenziate, con l’unico limite costituito dalla non arbitrarietà e irragionevolezza della scelta compiuta (ex plurimis, sentenze n. 237 del 2007 e n. 341 del 2006; ordinanze n. 405 e n. 376 del 2007, n. 101 del 2006).
Nell’ambito del procedimento esecutivo il legislatore ha ritenuto di soddisfare tale esigenza mediante la previsione di un termine perentorio, prorogabile una sola volta per giusti motivi, per l’acquisizione della documentazione ipocatastale.
La durata di esso, originariamente pari a centoventi giorni e, successivamente, ridotta a sessanta giorni, è correlata alla necessità di garantire l’acquisizione completa della documentazione attestante l’appartenenza del bene pignorato al debitore e la sospensione della sua decorrenza durante il periodo feriale è ragionevolmente correlata al rallentamento delle attività degli uffici preposti al rilascio della suddetta documentazione.
Quanto, invece, alle opposizioni all’esecuzione, l’esigenza di celerità è perseguita mediante la deroga alla sospensione feriale, anche in considerazione della peculiarità dello strumento che può prestarsi ad un utilizzo strumentale con finalità dilatoria da parte del debitore assoggettato all’esecuzione.
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