In tema di trattamento dei dati personali e diritto all'oblio, una volta accertata l'illiceità della tardiva deindicizzazione da parte del motore di ricerca e, dunque, la violazione del diritto all'oblio dell'interessato il giudice di merito non può rigettare la domanda risarcitoria limitandosi ad affermare apoditticamente la mancata prova del danno, ma deve verificare, con motivazione effettiva e non meramente apparente, se il pregiudizio non patrimoniale possa ritenersi provato anche in via presuntiva, tenendo conto della natura e dei contenuti degli articoli, della loro diffusione on line, della non attualità e non pertinenza della notizia rispetto alla situazione attuale e della posizione sociale della persona coinvolta.
Questo è, in sintesi, il recente intervento dalla Prima Sezione della Corte di Cassazione, ordinanza n. 6433 del 18/03/2026, in materia di diritto all’oblio.
La vicenda trae origine dalla imputazione del ricorrente per i reati di cui all'art. 110 e 648 c.p., il cui procedimento penale si concludeva con dichiarazione di estinzione dei reati per prescrizione.
Il ricorrente inviava quindi al motore di ricerca due istanze di deindicizzazione relative ad articoli di quotidiani on line che parlavano della vicenda penale, includendo il link alla sentenza di proscioglimento. Il motore di ricerca accoglieva però solamente una delle due domande di deindicizzazione e non l'altra, sulla quale provvedeva solo in epoca successiva.
Il giudice di merito, dopo aver rilevato che la tardiva deindicizzazione costituiva un illecito e che Il comportamento della resistente avesse violato il diritto all'oblio del ricorrente, ha respinto la domanda di risarcimento del danno limitandosi ad affermare che il ricorrente non avesse offerto la prova in ordine alla sussistenza di esso.
Secondo la Corte di Cassazione, il giudice è così venuto meno al compito di esaminare il fatto, anche tramite il principio di non contestazione, nonché di esaminare le allegazioni sui contenuti degli articoli per verificare se la tardiva deindicizzazione avesse effettivamente idoneità a causare un pregiudizio, esponendo al pubblico dati e informazioni personali non più di interesse così ledendo la reputazione della persona e il diritto alla riservatezza, senza alcun interesse pubblico rilevante, potendo a tal fine fare ricorso alle presunzioni semplici considerando la diffusione della notizia, la correttezza delle informazioni in essa riportate e la posizione sociale del soggetto.
Sulla base di tali motivazioni la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e rinvia al Tribunale di Roma per un nuovo esame dei fatti.