DSA: le “big tech” e i poteri di vigilanza della Commissione Europea

DSA: le “big tech” e i poteri di vigilanza della Commissione Europea
Le piattaforme e i motori di ricerca online che si qualificano di dimensioni molto grandi hanno un impatto sociale notevole e giocano un ruolo centrale nell'agevolazione del dibattito pubblico. Per tale ragione il legislatore europeo ha imposto loro obblighi specifici e aggiuntivi, oltre a quelli applicabili a tutti gli intermediari dei servizi sul web, ritenendo che non esistessero misure alternative e meno restrittive in grado di soddisfare efficacemente l'interesse pubblico sottostante.
Gli obblighi delle piattaforme e motori di ricerca online di grandi dimensioni.

Come noto, una delle novità più consistenti introdotte dal Regolamento (UE) 2022/2065 (di seguito, “DSA” o “Regolamento”), riguarda il complesso di obblighi a struttura scalare o piramidale, stabiliti nei confronti dei fornitori di servizi intermediari del web.

Tali obblighi dovranno essere adeguati al tipo, alle dimensioni e alla natura del servizio intermediario interessato (Considerando 41 del DSA) –  in altre parole, dovranno essere proporzionati all’impatto sociale che può attendersi da tali soggetti; sono anche da ritenersi di applicazione cumulativa rispetto agli altri obblighi che il Regolamento introduce in capo ai prestatori di servizi online di dimensioni inferiori.

Ciò vuol dire che alle piattaforme e ai motori di ricerca online di dimensioni molto grandi (che rappresentano circa il 10% dei servizi intermediari sul web e che evidentemente si pongono al vertice della piramide) si applicheranno obblighi esclusivi, supplementari e più stringenti cumulabili i) agli obblighi e doveri che il Regolamento prevede in capo ai servizi intermediari di dimensioni inferiori, quali le piattaforme online “ordinarie” e gli hosting provider; ii) agli obblighi di diligenza applicabili alla generalità degli intermediari online (posti alla base della piramide) ovvero gli obblighi di diligenza generici già introdotti con la direttiva e-commerce (Considerando 48 della direttiva 2000/31/CE), attribuibili a tutti i fornitori di servizi intermediari secondo quanto poteva ragionevolmente attendersi da questi ultimi.

Il Regolamento ha individuato una serie di criteri e parametri oggettivi per determinare la portata di una piattaforma o di un motore di ricerca online quale piattaforma o motore di ricerca di grandi dimensioni. Uno di questi è il numero di destinatari attivi calcolato come media in un periodo di sei mesi (Considerando 76 e 77 del DSA). Se il numero di utenti supera la soglia di 45 milioni (numero equivalente al 10% della popolazione dell'Unione), la piattaforma o il motore di ricerca online in questione dovranno essere considerati alla stregua di provider di grandi dimensioni.

È la Commissione europea ad attribuire la qualifica di piattaforma online o motore di ricerca online di dimensioni molto grandi (art. 33 del DSA), previa consultazione dello Stato membro di stabilimento e sulla base delle informazioni fornite dal coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento (per luogo di stabilimento si intende il luogo ove è situato lo stabilimento principale di un prestatore di un servizio).

I predetti provider saranno dunque assoggettati ad obblighi di trasparenza aggiuntivi rispetto a quelli applicabili a tutti i prestatori di servizi intermediari (si tratta di obblighi di pubblicazione e/o comunicazione di una serie di informazioni, tra cui per l’appunto il numero medio mensile di utenti attivi).

Ulteriori e specifici obblighi finalizzati alla attenuazione di tutti i rischi sistemici che i provider di dimensioni molto grandi portano con sé e sono introdotti nei Considerando 86 – 96 del DSA e specificamente indicati all’interno del Capo II “Responsabilità dei servizi intermediari”, Sez. 5, artt. 33 – 43.

I poteri della Commissione come organo di vigilanza.

Il Regolamento si propone migliorare l’efficacia dei meccanismi di rimozione dei contenuti illegali e di tutela effettiva dei diritti fondamentali degli utenti (due dei rischi sistemici che celano i provider, specialmente, quelli di grandi dimensioni,). Di conseguenza, oltre a prevedere una serie di obblighi specifici ed aggiuntivi in capo ai predetti provider, il Regolamento introduce altresì poteri di controllo e di vigilanza di esclusiva pertinenza della Commissione europea (art. 56 del DSA).

Anzitutto la Commissione europea è chiamata ad operare in sinergia coni coordinatori dei servizi digitali (designati da ciascun Stato membro).L'assistenza reciproca comprende lo scambio di informazioni e il dovere del coordinatore dei servizi digitali del luogo di stabilimento di informare tutti i coordinatori del luogo di destinazione, il Comitato europeo per i servizi digitali e la Commissione in merito all'avvio di un'indagine e all'intenzione di adottare una decisione definitiva, inclusa la sua valutazione, nei confronti di un fornitore specifico di servizi intermediari (art. 57 DSA).

La Commissione può svolgere di propria iniziativa indagini anche prima di avviare un procedimento finalizzato alla adozione di decisioni di non conformità (ex art. 73 DSA) o sanzioni pecuniarie (ex art. 74 DSA). Qualora la Commissione decida di avviare detto procedimento è chiamata a darne comunicazione a tutti i coordinatori dei servizi digitali, al comitato e al fornitore della piattaforma online o al motore di ricerca di dimensioni molto in questione.

La Commissione europea svolge poi attività di monitoraggio, intraprendendo azioni finalizzate a monitorare l’osservanza del Regolamento da parte dei prestatori di servizi di grandi dimensioni. Ad esempio, la Commissione può ordinare loro di fornire accesso alle banche dati e agli algoritmi nonché di fornire ogni spiegazione opportuna al riguardo.

Ancora, la Commissione europea svolge audizioni ovvero attività di raccolta di informazioni (anche dalle persone fisiche) relativa all’oggetto dell’indagine ed ispezioni (artt. 68 e 69 del DSA), entrambe finalizzate ad appurare la presunta violazione.

Considerazioni finali: criticità

L'adozione del DSA rappresenta un passo importante verso una maggiore protezione dei diritti degli utenti e una maggiore trasparenza e responsabilità delle piattaforme online di grandi dimensioni. Ciononostante, il dovere di vigilanza e di controllo della Commissione europea nei confronti delle piattaforme e motori di ricerca è un processo complesso che richiede la gestione di numerose sfide. Senza pretese di esaustività, alcune tra le criticità più rilevanti:

  1. Risorse limitate: la Commissione europea potrebbe non avere le risorse sufficienti per garantire un controllo effettivo e continuo delle piattaforme e motori di ricerca. Inoltre, tali soggetti potrebbero utilizzare le loro risorse finanziarie e legali per resistere alle sanzioni o alle azioni della Commissione.
  2. Difficoltà di definizione delle piattaforme e dei motori di ricerca: le definizioni di tali categorie non sono state ancora stabilite in modo chiaro e definitivo nel DSA, il che potrebbe creare difficoltà nell'identificazione dei soggetti sottoposti a tali stringenti obblighi.
  3. Disparità tra le piattaforme e i motori di ricerca: si tratta di soggetti molto diversi tra loro, sia per le attività che svolgono sia per la loro dimensione e complessità. Questa disparità potrebbe rendere difficile applicare un sistema di regolamentazione uniforme e coerente per tutti.
  4. Rischio di censura: la regolamentazione potrebbe comportare un rischio di censura, in quanto detti provider potrebbero essere indotti a rimuovere contenuti o adottare politiche di moderazione dei contenuti troppo restrittive per evitare sanzioni o multe.
  5. Problemi di conformità a livello internazionale: le piattaforme e i motori di ricerca sono attivi a livello globale e potrebbero essere soggetti a diverse normative in Paesi differenti. Ciò potrebbe creare difficoltà nell'adeguamento alle regole europee, in particolare per piattaforme e motori di ricerca extra comunitari.

Avv. Maria Giorgia Mazzilli e Dott. Filippo Tenani Castelli

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