La Commissione UE ha pubblicato una serie di raccomandazioni per gli Stati membri al fine di “unire le forze e consentire una rapida applicazione del regolamento sui servizi digitali”. L’obiettivo è quello di contrastare più efficacemente la diffusione dei contenuti illegali, attraverso un'azione coordinata - sin d’ora - tra Stati membri e Commissione, prima della data di applicazione delle relative disposizioni del Regolamento (UE) 2022/2065, prevista per il 17 febbraio 2024.
Contesto normativo
Nel contesto attuale, caratterizzato da un incremento senza precedenti di contenuti illegali online, disinformazione e cattiva informazione diffusi attraverso piattaforme e siti web, le piattaforme online, in particolare, svolgono un ruolo centrale nella diffusione di informazioni nel territorio dell’Unione europea e costituiscono canali di comunicazione di importanza strategica.
Il Regolamento (UE) 2022/2065 (il "Regolamento" o "DSA - Digital Service Act"), ha stabilito una serie di previsioni normative finalizzate principalmente a garantire la protezione delle libertà fondamentali di informazione e tramite le quali si intende implementare la tutela online dei consumatori e dei loro diritti fondamentali, nonché creare un quadro giuridico uniforme in materia di responsabilità delle piattaforme online. Il DSA ha l’obiettivo, dunque, di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno dei servizi intermediari sviluppando norme armonizzate per un ambiente online sicuro e si applicherà pienamente solo a decorrere dal 17 febbraio 2024. Tuttavia, è già del tutto efficace nei confronti di fornitori di piattaforme online e di motori di ricerca online che la Commissione ha designato quali piattaforme online di dimensioni molto grandi e motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, come stabilito dall'articolo 33, par. 4 del Regolamento.
Ai fini del monitoraggio e dell'applicazione efficace di quanto previsto dal DSA, la Commissione, mediante la Raccomandazione, propone un meccanismo di risposta agli incidenti efficace sin da subito e fino a quando non sarà pienamente operativa la struttura di vigilanza prevista dal Regolamento, che definisca a grandi linee la cooperazione tra la Commissione e i potenziali coordinatori dei servizi digitali, in risposta alla diffusione di contenuti illegali online, attraverso lo sviluppo di una rete informale di potenziali coordinatori dei servizi digitali.
Le raccomandazioni della Commissione
Prima del 17 febbraio 2024, sulla base della Raccomandazione in esame, gli Stati membri sono incoraggiati a:
- coordinare, attraverso una rete informale, le loro azioni in relazione alla diffusione di contenuti illegali sulle piattaforme online di dimensioni molto grandi e sui motori di ricerca online di dimensioni molto grandi già designati. Gli Stati membri che hanno già nominato, o almeno individuato, il proprio coordinatore dei servizi digitali indipendente sono incoraggiati a condividere con la Commissione i recapiti dell'autorità designata. Tutti gli altri Stati membri sono incoraggiati a provvedere in tal senso quanto prima, per prendere parte alla c.d. “rete dei potenziali coordinatori dei servizi digitali”.
- convocare, su iniziativa della Commissione stessa o di un potenziale coordinatori dei servizi digitali, la rete informale dei potenziali coordinatori dei servizi digitali, per rispondere agli incidenti, principalmente derivanti dalla diffusione di contenuti illegali, che presentano un evidente rischio di una grave minaccia per la sicurezza pubblica o la salute pubblica nell'Unione; In tal contesto, la Commissione raccomanda la programmazione di riunioni periodiche dei potenziali Coordinatori, per comprendere le circostanze eccezionali a livello nazionale e per proporre azioni di follow-up ritenute necessarie.
- assistere la Commissione nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza, indagini, esecuzione e monitoraggio in relazione ai fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi (di cui al capo IV, sezione 4, del Regolamento).
Cenno ai poteri dei Coordinatori dei servizi digitali
A norma dell'articolo 49 del DSA, gli Stati membri designano una delle autorità competenti come coordinatore dei servizi digitali. Il Coordinatore è responsabile di tutte le questioni relative alla vigilanza e all'applicazione del Regolamento in tale Stato membro e contribuirne alla vigilanza e all'applicazione efficace e coerente in tutta l'Unione, a meno che lo Stato membro interessato non abbia assegnato determinati compiti o settori specifici ad altre autorità competenti. In particolare, è rilevante ricordare che i Coordinatori dispongono di importanti poteri di indagine in merito alla condotta dei fornitori di servizi intermediari che ricadono nella competenza del loro Stato membro, nonché di realizzare, o di chiedere a un'autorità giudiziaria di ordinare, ispezioni in loco presso i locali utilizzati da tali fornitori o persone per fini connessi alla loro attività commerciale, al fine di esaminare, sequestrare, ottenere copie di informazioni relative a una presunta violazione, indipendentemente dal supporto di conservazione;
Il Digital Service Act, infine, specifica che, ove necessario, i Coordinatori dispongono di poteri di esecuzione nei confronti dei fornitori di servizi intermediari che ricadono nella competenza del loro Stato membro, quale ad esempio, il potere di ordinare la cessazione delle violazioni e, ove opportuno, di imporre misure correttive proporzionate e imporre sanzioni pecuniarie, in caso di inosservanza.
Conclusioni
In considerazione del contesto descritto, ai fini del monitoraggio e dell'applicazione in maniera efficace del DSA, soprattutto in relazione alle piattaforme online di dimensioni molto grandi designate e motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, è necessaria l'assistenza concreta degli Stati membri. Come evidenziato dalla Commissione stessa, alla data di adozione della presente raccomandazione, “meno del 10 % degli Stati membri ha già formalmente nominato il proprio coordinatore dei servizi digitali”. La Commissione, pertanto, incoraggia gli Stati membri a rispondere in modo coordinato e coerente agli incidenti derivanti dalla diffusione di contenuti illegali.
La Raccomandazione in esame si applicherà fino al 17 febbraio 2024. Dopo tale data saranno pienamente applicabili le previsioni normative contenute nel Regolamento.
Il testo completo della Raccomandazione in esame è consultabile qui.
Avv. Gianmarco Rizzo