Domanda giudiziale da parte di un debitore in concordato preventivo

Domanda giudiziale da parte di un debitore in concordato preventivo

Il debitore che abbia presentato istanza di ammissione al concordato preventivo è legittimato alla proposizione di una domanda giudiziale senza la previa autorizzazione del Tribunale, in quanto la mancanza di tale autorizzazione non produce alcun effetto sul piano processuale. La hanno stabilito le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione con la sentenza n. 10080 del 28.5.2020.

Il caso sottoposto all’esame della Suprema Corte

Un Comune italiano ha impugnato la sentenza emessa dalla Corte d’Appello che, riformando l’ordinanza resa dal Tribunale, aveva affermato la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia introdotta da una società contro il Comune e avente ad oggetto la risoluzione del contratto normativo (o contratto-quadro) stipulato dalla stessa società con la Provincia, quale mandataria con rappresentanza del Comune.

In particolare, la Corte d’Appello aveva disatteso l’eccezione, sollevata dal Comune, di inammissibilità o improcedibilità della domanda della società, in quanto la medesima aveva proposto la domanda giudiziale in pendenza di procedura di ammissione al concordato preventivo senza previa autorizzazione del giudice delegato, secondo quanto disposto dall’art. 167 della Legge Fallimentare.

Secondo la Corte territoriale, infatti, la presentazione di un’istanza di ammissione al concordato preventivo non delegittima l’imprenditore alla proposizione di una domanda giudiziale, in quanto l’esercizio di un’azione a tutela dei crediti dell’impresa non rientra tra gli atti di straordinaria amministrazione.

Il concordato preventivo

Il concordato preventivo è una procedura che consente all’imprenditore commerciale in crisi di evitare il fallimento, mediante il raggiungimento di un accordo economico con i creditori (la cosiddetta ‘massa dei creditori’). In particolare, l’imprenditore formula una proposta liquidatoria mirata al soddisfacimento, generalmente parziale e modesto, dei creditori che dovrà poi essere da questi ultimi accettata.

Il comma 7 dell’art. 161 Legge Fallimentare dispone che, dopo l’istanza di ammissione alla procedura concordataria, il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione solamente previa autorizzazione del giudice delegato.

La decisione delle Sezioni Unite

Il Comune, ricorrente in Cassazione, ha censurato la sentenza resa dalla Corte d’Appello per avere disatteso l’eccezione di inammissibilità della domanda giudiziale della società, “in quanto da quest’ultima presentata, in pendenza di procedura di ammissione al concordato preventivo, in difetto di previa autorizzazione del tribunale ex art. 161, comma 7, l.f.”.

Le Sezioni Unite hanno disatteso tale censura, ritenendo che “l’imprenditore che abbia presentato istanza di ammissione al concordato non perde la capacità di stare in giudizio, come non la perde l’imprenditore che sia stato ammesso al concordato; pertanto, la mancata autorizzazione del tribunale alla proposizione di una domanda giudiziale da parte di un imprenditore che abbia chiesto di essere ammesso al concordato preventivo non incide sull’ammissibilità della domanda stessa”.

In particolare, i Supremi Giudici hanno evidenziato che la valutazione circa la riconducibilità o meno della proposizione di una domanda giudiziale nell’ambito degli atti di straordinaria amministrazione è irrilevante ai fini della decisione. Infatti, “la mancanza della previa autorizzazione del tribunale al compimento di un atto per cui tale autorizzazione sarebbe stata necessaria ai sensi del settimo comma dell’art. 161 l.f. spiega effetti sul piano dei rapporti sostanziali, a partire dalla non prededucibilità dei crediti di terzi che da tale atto derivino”. Tuttavia, “la suddetta mancanza – pur quando tale autorizzazione possa ritenersi in concreto necessaria per la proposizione di una determinata domanda giudiziale, in ragione degli oneri e dei rischi connessi all’introduzione di una specifica lite – non spiega alcun effetto sul piano processuale”.  

Avv. Daniele Franzini
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