Avv. Flaviano Sanzari
In tema di diffamazione, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7340/2019, torna a ribadire come, ai fini del riconoscimento del diritto di critica, occorre distinguere tra i fatti su cui si esercita la critica ed i giudizi di valore con cui l'opinione critica si manifesta. Mentre i primi devono basarsi su di un nucleo veritiero e rigorosamente controllabile, i giudizi di valore non sono suscettibili di dimostrazione, poiché la critica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva e asettica. Piuttosto, anche la critica, per essere legittima, deve essere esercitata nel rigoroso rispetto di alcuni ulteriori limiti, quali la rilevanza sociale dell'argomento (interesse pubblico) e la correttezza dell'espressione (continenza), che non deve trascendere in gratuiti attacchi personali, pur potendosi ammettere toni anche aspri e forti, purché pertinenti al tema in discussione.
In sostanza, anche nell'esercizio del diritto di critica deve essere rispettato il requisito della verità, con riferimento non al contenuto valutativo della critica, ma al suo presupposto fattuale. Vale a dire che, una volta riferito un fatto (un avvenimento, una condotta, un'opinione, ecc.) nei suoi esatti termini (almeno in quelli che appaiano, all'esito di un diligente accertamento, al momento in cui la notizia viene diffusa), il giornalista (come qualsiasi cittadino) è poi libero di sottoporlo a valutazione e critica, ben potendo essere la critica aspra, corrosiva, distruttiva, radicale e impietosa, sempre, si intende, che ricorrano gli ulteriori requisiti della rilevanza sociale e della continenza espressiva. In altre parole, la rispondenza al vero del fatto criticato costituisce il presupposto sul quale l'attività di critica si fonda, per l'ovvio motivo in base al quale criticare un fatto non vero, non solo costituisce un inescusabile danno nei confronti del soggetto cui ingiustamente si attribuisce un comportamento non tenuto, ma integra anche gli estremi della "falsa comunicazione" nei confronti dei destinatari della notizia di critica-cronaca, che, dunque, vedono, di riflesso, frustrato il loro diritto di essere correttamente informati.
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