Diffamazione attraverso Facebook

Diffamazione attraverso Facebook
Con sentenza dello scorso 29 gennaio (n. 3981/2016), la Cassazione penale ha assolto dal reato di diffamazione aggravata un utente del noto social network "Facebook" che aveva "postato" un commento ritenuto offensivo della reputazione di un collega.

Secondo la Corte non integra il reato di diffamazione la condotta di chi mediante un post su un social network esprima, con frasi non offensive né ingiuriose, il suo apprezzamento e la sua condivisione con riferimento ad espressioni e critiche diffamatorie utilizzate in precedenza da altri, e condivise via internet.

I difensori dell'imputato denunciavano l'errata applicazione della legge penale in ordine all'attribuzione della portata offensiva del messaggio, ritenendo il contenuto del "post" di per sé inoffensivo: "spero solo di vivere abbastanza x godermi il giorno ke andrà in pensione e prenderlo a bastonate. Particolare interesse rivestono le considerazioni relative alla portata lesiva della frase "postata": nei tre gradi di giudizio vi é stata grande difformità d'interpretazione. In particolare, secondo i giudici della Corte di Appello, sebbene il commento fosse di per sé inoffensivo, avrebbe mutuato la sua carica denigratoria dall'implicita adesione al contenuto dei "post" precedenti, caricati da altri utenti e realmente diffamatori, rappresentando così "una volontaria adesione e consapevole condivisione" delle espressioni offensive precedentemente pubblicate. La Suprema Corte, recuperando parte delle argomentazioni del primo giudice, evidenzia invece l'illogicità della motivazione della Corte di Appello: se infatti, il reato di diffamazione circoscrive la condotta di colui che specificatamente "comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione", non può essere sanzionata una condotta di per sé inoffensiva, per il solo processo all'inverso della ricerca di un'indiretta, implicita e non provata, volontà adesiva a condotte realmente illecite tenute da terzi. In questi termini, appare irrilevante che l'imputato condividesse o meno i presunti insulti che altri avrebbero pubblicato prima di lui, laddove, il commento susseguente, non necessariamente deve considerarsi quale atto di adesione integrale a quanto sopra scritto.

La decisione della Cassazione in esame conferma, dunque, un discrimine nell'individuazione della colpevolezza di chi si limita a condividere indirettamente le ostilità di terzi, senza tuttavia utilizzare espressioni dall'intrinseca portata offensiva. Sembra quindi prevalere l'orientamento (già condiviso in Cass. penale, Sezione V, 14 aprile 2015, n. 31669; Cass. penale, Sezione V, 9 marzo 2015, n. 18170) che attribuisce particolare importanza alla libertà di manifestazione del pensiero, così come alla tutela del diritto di critica e di cronaca.

Avv. Alessandro La Rosa

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