Avv. Daniele Franzini
Nel contratto di assicurazione della responsabilità civile non è vessatoria la clausola (cosiddetta claims made mista o impura) che subordina l'operatività della copertura assicurativa alla circostanza che sia il fatto illecito sia la richiesta risarcitoria intervengano nel periodo di efficacia del contratto, determinando uno spostamento dell'alea contrattuale del rischio dal danno alla denuncia dello stesso.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 9140 del 6.5.2016.
Risolvendo l'annoso contrasto in merito all'ammissibilità delle clausole claims made, la Suprema Corte ha chiarito che tale clausola non introduce una limitazione della responsabilità in favore dell'assicuratore, ma stabilisce solamente quali sinistri possano o meno essere indennizzati.
Il nocciolo della controversia giurisprudenziale era infatti centrato sulla validità delle clausole in ordine al loro discostamento rispetto alla previsione codicistica dell'art. 1917 c.c., primo comma, che dispone che l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato in conseguenza di un "fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione".
La Corte di Cassazione ha affermato la validità delle clausole claims made, considerando le stesse non rientranti nella fattispecie tipica prevista dall'art. 1917 c.c., ma in quella di contratto atipico generalmente lecito e diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela ex art. 1322 c.c..
Tale collegamento giurisprudenziale consente di superare l'ostacolo dell'inderogabilità del primo comma dell'art. 1917 c.c. a norma dell'art 1932 c.c. (che prevede la possibilità di derogare solo il secondo e terzo comma dello stesso articolo, se la deroga è in senso favorevole all'assicurato).
Nel dettaglio, la pronuncia in commento spiega come la richiamata tesi dell'intangibilità del modello codicistico sul piano strettamente dogmatico "si scontra contro il chiaro dato testuale costituito dall'art. 1932 c.c., che tra le norme inderogabili non menziona il primo comma dell'art. 1917 c.c.. Il che in via di principio consente alle parti di modulare, nella maniera ritenuta più acconcia, l'obbligo del garante di tenere indenne il garantito di quanto questi, di conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare un terzo"; "si tratta piuttosto"- prosegue la Corte di stabilire "quale sia il limite oltre il quale la manipolazione dello schema tipico sia in concreto idonea ad avvelenarne la causa".
La pronuncia prosegue quindi chiarendo che la clausola claims made - nella misura in cui mira a circoscrivere la copertura assicurativa in dipendenza di un fattore temporale aggiuntivo rispetto al dato costituito dall'epoca in cui è stata realizzata la condotta lesiva - rientra a pieno titolo nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, entro i quali, a norma dell'art. 1905 c.c., l'assicuratore è tenuto a risarcire il danno sofferto dall'assicurato.
Pertanto, conclude la Suprema Corte, il patto claims made non è considerato vessatorio in quanto, mirando ad individuare i sinistri indennizzabili, non restringe le responsabilità previste dall'art. 1917 c.c. ma ne delimita solo, rispetto alla previsione codicistica, l'oggetto.
Tali clausole possono, invece, essere dichiarate nulle “ ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 - qualora il giudice accerti l'esistenza di un'asimmetria delle parti tale che il contraente non predisponente, ancorché qualificabile come "professionista", è in realtà privo delle informazioni relative ai complessi meccanismi giuridici che governano il sistema della responsabilità civile.
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