Carta di credito smarrita

Carta di credito smarrita

Costituisce grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali assunte il comportamento del titolare di una carta di credito prepagata il quale, recatosi in palestra per esercitarvi l'attività sportiva, ometta non solo di custodirla con diligenza, tanto da subirne il furto, ma anche di verificarne successivamente il perdurante possesso, accorgendosi del furto medesimo solo nella giornata successiva e non avvisando in tal modo la banca emittente dell'avvenuta perdita del possesso.

Detto principio è stato recentemente affermato dalla prima sezione civile della Corte di Cassazione, la quale, con sentenza n. 6751 del 7.4.2016, si è pronunciata sul ricorso azionato da un titolare di carta di credito avverso la sentenza n. 916/2011, resa dal Tribunale di Livorno in funzione di Giudice d'Appello; provvedimento a mezzo del quale era stato accertato il grave inadempimento dell'utilizzatore della carta e, per conseguenza, disposta la condanna del medesimo utilizzatore al pagamento dell'intero importo delle transazioni abusivamente effettuate nella serata precedente a quella del blocco della carta.

La questione affrontata è di particolare interesse, siccome vivacemente dibattuto è il tema della colpa ascrivibile al titolare (o utilizzatore che dir si voglia) della carta di credito, nell'ipotesi sottrazione fraudolenta di quest'ultima; problematica a valle della quale si pone l'ulteriore momento di criticità legato al tempo intercorso tra il furto e la sua denuncia.

Nel ricorso deciso con la sentenza in commento era stata lamentata l'illogicità della motivazione in ordine alla gravità della colpa addebitata al titolare della carta di credito, a fronte della quale il Giudice d'Appello non avrebbe tenuto in nessun conto la responsabilità degli esercenti commerciali .

Ebbene, a fronte di quei rilievi, alcun vizio logico della sentenza impugnata è stato ravvisato dalla Suprema Corte, la quale ha invece ritenuto correttamente applicata la normativa di riferimento e cioè l'art. 12, comma 4, D. Lgs. n. 11/2010, a mente del quale Qualora non abbia adempiuto ad uno o più obblighi di cui all'articolo 7 con dolo o colpa grave, l'utilizzatore sopporta tutte le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate â .

A siffatta conclusione la Corte di Legittimità è giunta dopo aver rilevato che " la motivazione della sentenza impugnata richiama la documentazione in atti e mette in risalto un'omissione di diligenza nella custodia della carta" , sì da lasciare - seppure implicitamente - intendere che era stata ritualmente provata la scarsissima diligenza del titolare della carta quanto alla sua custodia; prova in assenza della quale non sarebbe risultato applicabile il dettato dell'art. 12, comma 4, D. Lgs. n. 11/2010, ma il precedente art. 11, che prevede la responsabilità del " prestatore di servizi di pagamento"  (e cioè del soggetto che ha emesso la carta di credito) per le operazioni di pagamento non autorizzate.

Nel dare in comune al contegno gravemente colposo dell'utilizzatore della carta, la Corte di Cassazione sembra dunque aver condiviso l'orientamento secondo cui "il titolare di una carta di credito è obbligato a provvedere alla sua custodia, sia in funzione del corretto esercizio dei diritti di utilizzazione della stessa, sia per evitare ogni suo illecito impiego.

A ciò consegue che la mancata tempestiva comunicazione dello smarrimento della carta da parte del suo sviluppatore utilizzatore è colpa grave e lo obbliga pertanto a rifondere alla banca emittente quanto quest'ultima abbia dovuto pagare agli esercenti convenzionati, in ragione delle operazioni abusivamente compiute nel periodo successivo allo smarrimento medesimo"  (App. Milano, 16/11/2003).

Alcun rilievo viene invece riconosciuto “ nella sentenza in commento - alla negligenza degli esercenti commerciali che avevano accettato il pagamento mediante la carta di credito trafugata, per essere questo aspetto della vicenda fattuale assorbito dalla più grave colpa ascrivibile al titolare della carta (e cioè l' incauta custodia).

E' bene dare conto che le conclusioni cui è pervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza oggetto d'analisi sono di tenore tutt'affatto diverso da quelle contenute in una (altrettanto recente) pronuncia resa dal Tribunale di Firenze (sent. n. 185 del 19.1.2016), ad avviso del quale non è invece ravvisabile alcuna colpa grave nella condotta del soggetto che provveda a presentare la denuncia di smarrimento solo a distanza di otto giorni dalla data del primo utilizzo fraudolento della medesima (cfr. la nostra newsletter del 3.3 .2016).

 

Avv. Daniele Franzini 

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