Il burden sharing non viola il diritto dell’Unione

Il burden sharing non viola il diritto dell’Unione
Avv. Daniele Franzini La Corte Europea di Giustizia dà ragione alla Commissione europea quando impone perdite agli azionisti e agli obbligazionisti subordinati, in occasione di un salvataggio pubblico di un istituto di credito. Non viola il diritto dell’Unione la ripartizione degli oneri tra azionisti e creditori subordinati in vista dell’autorizzazione, da parte della Commissione, degli aiuti di Stato a favore di una banca sottocapitalizzata. La sentenza del 9 luglio 2016 (Causa C-526/14) riguarda il salvataggio pubblico nel 2013 di cinque banche slovene, con il contributo degli investitori, come previsto dalle regole comunitarie. La presa di posizione giunge mentre il governo italiano sta negoziando con Bruxelles un delicato pacchetto di aiuti al settore creditizio. Nell’agosto del 2013, una comunicazione della Commissione europea ha introdotto il principio del Burden sharing, che impone perdite agli azionisti e agli obbligazionisti subordinati, in occasione di un salvataggio pubblico di un istituto di credito. Con la sentenza in commento, la Corte di Giustizia europea ha deciso sul primo ricorso sollevato dalla Corte Costituzionale Slovena, in tema di salvataggi bancari da parte di azionisti e obbligazionisti subordinati, esprimendosi di fatto sulla validità e l’interpretazione delle disposizioni contenute nella comunicazione della Commissione e le misure previste dal bail in, che subordinano la concessione degli aiuti di Stato alla condivisione degli oneri di azionisti, obbligazionisti e correntisti oltre 100 mila euro. La Corte non lascia dubbi a interpretazioni poiché afferma che la comunicazione della Commissione sugli aiuti al settore bancario è valida, precisando che le linee-guida comunitarie non vincolano il paese membro, bensì la Commissione europea; il paese membro non è quindi di per sé obbligato a imporre un contributo agli investitori prima della concessione di un aiuto pubblico, ma si espone al rischio di vedersi opporre una decisione della Commissione che dichiari l’incompatibilità di tali aiuti con il mercato interno. Infatti le misure di burden sharing, secondo la sentenza, devono servire a ridurre l’aiuto pubblico per quanto possibile. Sempre secondo la Corte, una diversa soluzione rischierebbe di provocare distorsioni della concorrenza, in quanto le banche, i cui azionisti e creditori subordinati non avessero contribuito alla riduzione del deficit di capitale, riceverebbero un aiuto di Stato maggiore rispetto a quanto sarebbe stato sufficiente per colmare il residuale deficit di capitale. Inoltre, secondo la Corte, la circostanza che, nel corso delle prime fasi della crisi finanziaria internazionale, i creditori subordinati non siano stati invitati a contribuire al salvataggio degli istituti di credito, non consente ai creditori medesimi di avvalersi del principio di tutela del legittimo affidamento. Ciò in quanto gli operatori economici non possono fare legittimamente affidamento sulla conservazione di una situazione esistente che può essere modificata nell’ambito del potere discrezionale delle istituzioni dell’Unione, specialmente in un settore come quello degli aiuti di Stato, il cui oggetto implica un costante adattamento in funzione dei mutamenti della situazione economica. Peraltro, poiché gli azionisti sono responsabili per le passività della banca fino a concorrenza del capitale sociale della stessa, il fatto che la comunicazione sul settore bancario richieda che, per rimediare alla sottocapitalizzazione di una banca, prima della concessione di un aiuto di Stato, detti azionisti contribuiscano a coprire le perdite subite della stessa nella medesima misura che si proporrebbe in assenza di un simile aiuto, non si può considerare una compromissione del loro diritto di proprietà. Le regole europee prevedono delle eccezioni alla regola del burden sharing, in caso di impatto sproporzionato o rischi finanziari: anche se “valida” - spiega la Corte - la comunicazione della Commissione Ue sui salvataggi bancari, "non dispensa la Commissione dall'obbligo di esaminare le specifiche circostanze eccezionali che uno stato membro invoca". Gli stati membri, quindi, conservano la facoltà di notificare a Bruxelles progetti di aiuti di stato che non soddisfano i criteri e la Commissione può autorizzarli in circostanze eccezionali. In particolare, uno stato membro non è obbligato ad imporre alle banche in difficoltà, prima della concessione di un aiuto di stato, di convertire in capitale i titoli subordinati o di svalutarli, né di impiegare integralmente tali titoli per assorbire le perdite. Tuttavia, in tal caso, non si potrà ritenere che l'aiuto di stato sia stato limitato al minimo necessario e lo stato membro, come le banche beneficiarie degli aiuti pubblici, si assume il rischio di vedersi opporre una decisione della commissione che dichiari l'incompatibilità di tali aiuti con il mercato interno.  
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