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Il decreto-legge n.7 del 30.01.2021 “Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” ha prorogato al 28 febbraio 2021 il termine finale di sospensione dell’attività di riscossione.
Restano, dunque, sospesi fino al 28 febbraio 2021 i versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.
I pagamenti sospesi dovranno essere quindi effettuati, in unica soluzione, entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione e dunque entro il 31 marzo 2021.
Slitta al 28 febbraio 2021 anche il termine “finale” di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima del 19 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 e dall’entrata in vigore del decreto-legge n. 3/2021 e fino al 28 febbraio, su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.
Sono, inoltre, da ritenersi sospese al 28 febbraio 2021 le verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro.
Avv. Michela Chinaglia