Revoca dell’incentivo statale e società di comodo: Cassazione n.24667/2021

Revoca dell’incentivo statale e società di comodo: Cassazione n.24667/2021
La revoca dell'incentivo statale può rappresentare un impedimento oggettivo che giustifica il mancato raggiungimento della soglia dei ricavi minimi, il che comporta l'annullamento dell'avviso di accertamento emesso alla società di comodo. Così si è pronunciata la Cassazione con ordinanza n. 24667 dello scorso 14 settembre.
Il caso in esame

Una società per azioni ricorreva avverso l' avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva dichiarato la rettifica del reddito dichiarato dall'azienda, deducendone l'infondatezza. Il ricorso trovava accoglimento in primo grado, essendo stato dalla Commissione Tributaria provinciale accertata la mancanza dell'avviso di ricevimento. Tuttavia, la sentenza veniva riformata dalla Commissione Tributaria regionale, avendo l'Agenzia delle Entrate, in sede di appello, depositato l'avviso di ricevimento mancante. La società si vedeva pertanto costretta a ricorrere in Cassazione, lamentando con il primo motivo la nullità dell'avviso di accertamento nonché l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della normativa sulle società non operative, o di comodo, e con il secondo motivo il fatto che i giudici di appello restituirono omesso di pronunciarsi su fatti decisivi per il giudizio.

Società di comodo

La società di comodo viene definita anche società non operativa . Secondo i giudici di legittimità, una società si considera non operativa quando “la somma di ricavi, incrementi di rimanenze e altri proventi imputati nel conto economico è inferiore ad un ricavo presunto, calcolato attraverso il cosiddetto test di operatività , applicando determinati coefficienti percentuali al valore degli asset patrimoniali intestati alla società”. Sul contributo grava l'onere di dimostrare la sussistenza di eventuali situazioni oggettive, non dipendenti da una scelta consapevole dell'imprenditore, che abbiano reso impossibile raggiungere tale volume minimo di ricavio di reddito. Nel caso in esame, nel bilancio della società era stato iscritto un terreno che doveva accogliere un insediamento industriale per finalità agroalimentare nell'ambito di un contratto di programma già sottoscritto tra la società e il Ministero delle attività produttive. Successivamente, tuttavia, si era verificato un evento che aveva impedito l'avvio dell'intervento programmato. Il Ministero dello sviluppo economico aveva quindi avviato le procedure per la revoca delle agevolazioni che erano state previste dal contratto di programma ed altresì l'area era stata restituita per dare spazio ad una riconversione produttiva. Dunque si era verificato quell'impedimento oggettivo, da cui è derivata una rimodulazione dell'attività d'impresa, che ha reso impossibile il conseguimento dei ricavi e la produzione di reddito entro la soglia minima stabilita ex lege . In altri termini, il mancato avvio dell'attività produttiva, a seguito del mancato riconoscimento delle agevolazioni stabilite nel contratto di programma, non ha permesso alla società di dare corso all'operazione stabilita precedentemente. Per di più il successivo intervento del Ministero dello sviluppo economico ha comportato una vera e propria perdita dell'affare .

La conclusione della Corte

A parere della Corte, i giudici di merito hanno omesso la valutazione dell'impedimento oggettivo. Nello specifico non hanno considerato, con riguardo all'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della normativa sulle società di comodo, il fatto che ha impedito di intraprendere l'attività produttiva e ricevere i ricavi minimi richiesti per il superamento del test di operatività . Allo stesso tempo, i giudici di legittimità hanno altresì chiarito che “la richiesta di finanziamenti o contributi pubblici, poi non accordati, non costituisce una oggettiva situazione che di per sé sia in grado di disinnescare la presunzione legaledi sussistenza della società di comodo desunta dal test di operatività, dovendosi comunque scrutinare anche le ragioni della mancata concessione e l'eventuale sussistenza dei requisiti in capo al contribuente”.

 

Avv. Andrea Bernasconi e Dott.ssa Evita Zaccaria

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