Recupero del consenso al telemarketing: si pronuncia la Cassazione

Recupero del consenso al telemarketing: si pronuncia la Cassazione
La Corte di Cassazione ha definitivamente tacciato di illiceità la pratica commerciale volta a ricontattare un ex cliente al fine di ottenerne un risarcimento in merito al trattamento dei propri dati personali per finalità di marketing.

Con la recentissima ordinanza n. 11019/2021 , depositata in data 26 aprile 2021, la Suprema Corte si è pronunciata in relazione ad un trattamento dati posto in essere da Telecom, già oggetto di un provvedimento di divieto da parte del Garante Privacy nel giugno 2016; provvedimento successivamente impugnato da parte della società dinanzi al Tribunale di Milano.

Il caso di specie prende le proprie mosse da una serie di segnalazioni pervenute all'Autorità da parte di alcuni utenti che si lamentavano come, pur avendo espressamente negato il consenso ad essere contattati per finalità promozionali, notificate ricevute una serie di telefonate di tal genere da parte di alcuni fornitori di servizi operanti per conto di Telecom.

Quest'ultima, quindi, in sede di legittimità, ha – tra i vari motivi ricorso – denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 130, comma 3, del previgente Codice Privacy ritenendo che il Tribunale avesse errato nell'annoverare la descrizione della campagna nell'ambito delle “comunicazioni commerciali”.

La Suprema Corte ha respinto tale ricostruzione evidenziando che “ una comunicazione telefonica finalizzata ad ottenere il consenso per fini di marketing, da chi l'abbia precedentemente negato, è essa stessa una comunicazione commerciale ”.

A tanto si aggiunga che la società risultava comunque munita di ulteriori mezzi, certamente meno invasivi, per consentire agli utenti di esprimere il proprio ripensamento rispetto alla ricezione di offerte promozionali.

L'ordinanza in esame, quindi, seppur avente ad oggetto un trattamento dati svolto precedentemente all'entrata in vigore del GDPR, fornisce una serie di indicazioni utili per ciascun titolare desideroso di avviare campagne volte al “recupero” del consenso dei propri utenti, chiarendo , soprattutto, il ruolo primario che deve essere necessariamente attribuito alla volontà manifestata dall'interessato, volontà che, nel caso di specie, si sostanziava nel rifiuto a ricevere comunicazioni di telemarketing.

 

Avv. Pietro Maria Mascolo

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