Avv. Flaviano Sanzari
Il
blogger, se fa informazione, è soggetto a regole e garanzie proprie del giornalista, almeno ai fini dell’applicabilità delle norme contenute nel Codice Privacy. Egli, secondo quanto
affermato dal Garante , non commette illecito, in particolare, nel riportare nel proprio
blog notizie e commenti, anche senza consenso, purché rispetti i diritti, le libertà fondamentali e la dignità della persona di cui scrive.
E’ stato così dichiarato infondato il ricorso di una donna, noto personaggio pubblico, che aveva chiesto la rimozione da un
blog di un articolo in cui erano riportate vicende sentimentali e giudiziarie che la riguardavano. L’interessata riteneva che i suoi dati personali fossero stati illecitamente diffusi
on line, contestando l’applicabilità al suo caso delle disposizioni contenute nel Codice Privacy a tutela della manifestazione del pensiero.
Nel definire il ricorso, il Garante ha stabilito invece che la disciplina in materia di protezione dei dati personali è applicabile anche al
blog che svolge attività di informazione, al quale deve applicarsi, quindi, l’art. 136 del Codice Privacy, che estende le garanzie riguardanti l’attività giornalistica ad ogni altra attività di manifestazione del pensiero, anche se non effettuata da giornalisti professionisti o pubblicisti.