Novità per la risoluzione della crisi dell'impresa

Novità per la risoluzione della crisi dell'impresa
Nuovi strumenti a disposizione dell'impresa per la risoluzione della crisi. Il disegno di legge-delega al Governo per la riforma organica ed il riordino delle procedure concorsuali (approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 10 febbraio) introduce, innanzitutto, le procedure stragiudiziali di allerta e composizione assistita della crisi. La procedura di allerta costituisce, nel panorama del diritto concorsuale, una novità strutturale, essendo diretta ad una rapida analisi delle cause di malessere economico e finanziario dell'impresa, e destinata a risolversi in un servizio di supporto ai negoziati in vista del raggiungimento degli accordi con i creditori.

Secondo quanto previsto dal disegno di legge, questa la procedura nel dettaglio. Gli organi di controllo interno della società o il revisore legale hanno l'obbligo di segnalare all'organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi di crisi e, qualora manchi o sia inadeguata la risposta di quest'ultimo, informare il competente Organismo di composizione della crisi (ad oggi già contemplato dalla normativa in tema di sovraindebitamento, ex Legge n. 3/2012, e deputato alla risoluzione delle situazioni - a carico di imprenditori non soggetti a fallimento, liberi professionisti e/o consumatori - di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio disponibile per farvi fronte). Da parte loro, i creditori qualificati (agenti della riscossione delle imposte, enti previdenziali) hanno l'obbligo, soggetto a responsabilità dirigenziale, di segnalare all'imprenditore, o agli organi di amministrazione e controllo della società, il perdurare di inadempimenti di importo rilevante.

L'Organismo di composizione della crisi, a seguito delle segnalazioni ricevute o su richiesta dell'imprenditore convocherà “ in via riservata e sotto il vincolo del segreto professionale - il debitore (e gli organi di controllo se previsti) per verificare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa e definire prontamente le misure idonee a risolvere la crisi; all'uopo potrà affidare ad un soggetto scelto tra persone di adeguata professionalità nella gestione della crisi di impresa, l'incarico di favorire una soluzione concordata della crisi tra debitore e creditori entro un congruo termine. Al debitore è riconosciuta la facoltà di chiedere al Tribunale l'adozione delle misure protettive (quali, a titolo esemplificativo, la sospensione, nella pendenza della procedura, delle azioni esecutive o cautelari già promosse contro il debitore ed il divieto per i creditori di avviarne nuove) ritenute necessarie per portare a termine il negoziato con i creditori.

Ovviamente, tale richiesta farà venir meno il carattere riservato e confidenziale della procedura. Il disegno di legge prevede, poi, che nell'ambito del procedimento di allerta siano previste misure premiali per l'imprenditore che ricorra tempestivamente alla procedura e ne favorisca l'esito positivo (tali misure ad oggi non sono state definite, ma a tale riguardo potrebbero ipotizzarsi, sotto il profilo civilistico, la limitazione o l'esenzione da responsabilità solidale e sussidiaria dell'organo di controllo e del revisore legale con l'organo di amministrazione e, sotto il profilo penalistico, l'esclusione della bancarotta), così come misure sanzionatorie per l'imprenditore che la ostacoli in maniera ingiustificata o non vi ricorra in presenza dei presupposti, ivi compresa l'introduzione di un'ulteriore fattispecie di bancarotta semplice ai sensi degli artt. 217 e 224 Legge Fallimentare.

In conclusione, lo sbocco naturale della procedura sarà costituito dall'adozione di misure di organizzazione dell'impresa idonee a favorire il superamento della situazione di difficoltà ed a prevenire un vero e proprio stato di insolvenza, oppure dalla tempestiva messa in campo degli strumenti negoziali di gestione e superamento della crisi già  contemplati dalla normativa. Importanti novità sono poi previste in tema di concordato preventivo. L'istituto sarà tendenzialmente limitato alle sole ipotesi del concordato in continuità. Il concordato preventivo con finalità "liquidatorie" sarà possibile, in via residuale, limitatamente ai casi in cui lo stesso sia caratterizzato da apporti di terzi che consentano di aumentare in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.

Inoltre è prevista: - la legittimazione del terzo creditore a promuovere il procedimento di concordato preventivo nei confronti del debitore che versi in stato di insolvenza; - la soppressione dell'adunanza dei creditori, le cui attività dovranno essere svolte in via telematica nel rispetto del principio del contraddittorio; - l'adozione di un sistema di calcolo delle maggioranze anche "per teste" nell'ipotesi in cui un solo creditore sia titolare di crediti pari o superiori alla maggioranza di quelli ammessi al voto; - la regolazione del diritto di voto dei creditori con diritto di prelazione il cui pagamento sia dilazionato nonché dei creditori soddisfatti con utilità diverse dal denaro.

Novità, infine, sono previste con riferimento agli accordi di ristrutturazione dei debiti. Al debitore sarà consentito, nell'ambito di soluzioni non esclusivamente liquidatorie, di concludere l'accordo di ristrutturazione con creditori, anche diversi da banche ed intermediari finanziari, rappresentanti almeno il 75% dei crediti di una o più categorie giuridicamente ed economicamente omogenee e di chiederne l'omologazione con estensione degli effetti anche ai creditori della medesima categoria non aderenti, purché debitamente informati e messi nelle condizioni di partecipare alle trattative. Sarà poi eliminata o ridotta la soglia del 60% dei crediti (quale soglia minima di partecipazione dei creditori all'accordo) ove il debitore non proponga la moratoria del pagamento dei creditori estranei né richieda al Tribunale di anticipare alla fase di trattative, e comunque prima della formalizzazione dell'accordo, il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive.

Avv. Daniele Franzini

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