Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), RDC, un disegno o modello comunitario registrato deve essere considerato avente carattere individuale se l’impressione generale che produce sull’utilizzatore informato differisce dall’impressione generale prodotta sul medesimo da qualsiasi disegno o modello che sia stato messo a disposizione del pubblico prima della data di deposito della domanda di registrazione del disegno o modello per il quale si rivendica la protezione.
Nella valutazione del carattere individuale, si deve tener conto del grado di libertà dell’autore nello sviluppare il disegno o modello, da considerare in correlazione alle caratteristiche imposte precipuamente dalla funzione tecnica del prodotto.
Nel settore merceologico degli scooter la libertà del progettista è legata al tipo di veicolo e alle modalità ed esigenze di guida.
A fronte di tali presupposti, l’EUIPO ha ritenuto che il disegnatore nella creazione della parte anteriore dello scooter, della pedana, degli ammortizzatori, del sedile, del design delle ruote e della raffigurazione delle luci anteriori e posteriori abbia un grado di libertà di rappresentazione medio: tali componenti possono, difatti, essere contraddistinte da forme, colori e decorazioni diverse, così come il loro posizionamento.
Difatti, nella fattispecie concreta, a parere dell’Ufficio investito della questione, gli elementi dei due design da considerati simili sono:
Alla luce di tali evidenze, l’EUIPO nella decisione in commento, ha ritenuto che il disegno o modello contestato debba essere dichiarato nullo in quanto non in grado di produrre un’impressione generale diversa da quella del disegno o modello precedente, riproducendo invece fedelmente le caratteristiche del disegno o modello precedente, peraltro, non condizionate da alcuna esigenza tecnica e/o meccanica.