La natura del provvedimento cautelare di sospensione degli effetti della delibera assembleare che esclude un socio di s.r.l.

La natura del provvedimento cautelare di sospensione degli effetti della delibera assembleare che esclude un socio di s.r.l.
Con ordinanza n. 10986 del 26 aprile 2021, la Prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione ha reso la seguente massima: "La sospensione della delibera assembleare di esclusione del socio, disposta in via cautelare, ha natura conservativa, mirando ad evitare attraverso un ripristino provvisorio del rapporto societario che impedisca che i diritti del socio vengano ad essere definitivamente compromessi, non percependo eventuali utili, né potendo influire, ove si tratti di società di persone, sulla sua amministrazione e gestione - che la durata del processo possa incidere irreversibilmente sulla posizione del socio stesso Ne consegue che, ove il giudizio di merito concernente l'impugnazione di quella delibera si estingua, il provvedimento predetto perde la sua efficacia”.
Il caso in esame

Con ordinanza cautelare, il Tribunale di Venezia sospendeva l'efficacia di una delibera assembleare di srl a mezzo della quale si era proceduto all'esclusione di uno dei soci dalla compagine sociale.

In seguito, l'instaurato giudizio di merito fu dichiarato estinto in quanto l'istanza di fissazione dell'udienza collegiale era giunta tardivamente.

La Corte d'Appello di Venezia respingeva il gravame proposto della società volto alla riviviscenza della delibera assembleare, negando rilevanza alla natura costitutiva della (mancata) sentenza di merito e al fatto che la validità della pronuncia cautelare non avrebbe potuto essere fatta valere in altro procedimento .

Lo svolgimento

Ricorreva in Cassazione la società, con un ricorso fondato su un unico motivo, consistente nel fatto che la Corte d'Appello avrebbe errato nel riconoscere al provvedimento cautelare natura anticipatoria “ in quanto sarebbe in tal modo stato idoneo ad assicurare l'essenza della tutela richiesta dal socio escluso rendendo perfino superflua la pronuncia di merito ”. Al contrario, a detta della ricorrente, esso avrebbe natura conservativa , con conseguente mero “congelamento” della delibera impugnata, “ mentre solo la pronuncia di merito definitivo può produrre la caducazione di essa e la sua espunzione dal mondo giuridico ”. Il provvedimento cautelare non spiegherebbe effetti costitutivi - prerogativa questa della pronuncia di merito, la quale sola potrebbe determinare “ la rimozione totale del provvedimento gravato, provocando l'eliminazione dal mondo giuridico, ex tunc , degli effetti medio tempore prodotti e con preclusione di eventuali sue reiterazioni pedisseque in virtù dell'exceptio rei judicatae”.

La decisione

Nell'affrontare la questione, la Suprema Corte si soffermava sulla natura anticipatoria o conservativa delle misure cautelari di sospensione di delibere assembleari di esclusione di un socio dalla compagine sociale.

Nel farlo, essa partiva dalla propria giurisprudenza, e in particolare da quanto statuito da Cass. 7 ottobre 2019, n. 24939, in forza del quale “ la tutela cautelare dei diritti fatti valere, in un giudizio di condanna o di accertamento costitutivo, si può concretare in una misura di salvaguardia dell'effetto esecutivo che ne può derivare , volto a rendere possibile la soggezione del debitore alla sanzione esecutiva, ma tale tutela cautelare non può generare l'effetto dichiarativo o la costituzione giudiziale di un diritto- effetto che certamente può derivare solo dalla sentenza - potendo risolversi nell'autorizzazione giudiziale a compiere atti di salvaguardia del diritto costituendo, che possono derivare da condanne accessorie alla statuizione di mero accertamento, oa quella costitutiva d'un determinato effetto giuridico” .

Pacifico in dottrina e giurisprudenza è che l'annullamento della delibera assembleare di esclusione di un socio dalla compagine sociale operi ex tunc , ricostituendo lo status di socio in via retroattiva .

Secondo parte della dottrina citata dalla Cassazione, “ la sospensione della delibera assembleare è un provvedimento che non può anticipare gli effetti tipici della decisione di merito , atteso che questa è una sentenza costitutiva di annullamento ex art. 2908 cc”. In pratica, a poter essere anticipati sarebbero solamente gli effetti meramente dipendenti dall'effetto costitutivo (e quindi autonomi rispetto allo stesso), e non quelli che ne siano diretta conseguenza.

 

Nel caso di specie, la Suprema Corte osservava che “ la sospensione della delibera di esclusione, se considerata avente come natura anticipatoria, anticiperebbe proprio l'effetto inscindibilmente collegato con la pronuncia costitutiva di annullamento , consistente nel ripristino della posizione di socio, che resterebbe definitiva in caso di mancata instaurazione del giudizio di merito o di sua estinzione, laddove tale effetto può essere prodotto solo ed esclusivamente dal passaggio in giudicato della sentenza costitutiva di annullamento della delibera di esclusione ”.

Insomma, per esigenze sistematiche, la Corte affermava che la sospensione (cautelare) dell'efficacia della delibera contestata avrebbe quale unica finalità quella di impedire che la durata del processo possa influire negativamente sulla posizione del socio escluso , qualora, all'esito del giudizio di merito, la delibera di esclusione dovrebbe essere annullata.

Inoltre, “ l'ordinanza sospensiva , ove pure suscettibile di sopravvivere all'estinzione del giudizio di merito in funzione del quale è stata ottenuta, mai potrebbe offrire un punto fermo nei rapporti tra società e soci , tali da consentire alle parti di rinunciare ad instaurare e proseguire la causa di annullamento fino alla sua tipica conclusione di merito ”.

Conclusione

In definitiva, secondo la Suprema Corte di Cassazione, il provvedimento cautelare di sospensione della delibera assembleare con la quale viene escluso uno dei soci dalla compagine sociale avrebbe natura meramente conservativa ,mirando ad evitare attraverso un ripristino provvisorio del rapporto societario che i diritti del socio verrebbero ad essere definitivamente compromessi”.

Di conseguenza, " ove il giudizio di merito concernente l'impugnazione di quella delibera si estingua, il provvedimento predetto perde la sua efficacia ".

 

Avv. Andrea Bernasconi e Avv. Martina Caldelari

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