Guida all'articolo 17 della direttiva 2019/790 sul diritto d'autore nel mercato unico digitale

Guida all'articolo 17 della direttiva 2019/790 sul diritto d'autore nel mercato unico digitale
Lo scorso 4 giugno 2021 è stata pubblicata la Comunicazione della Commissione Europea al Parlamento Europeo e al Consiglio Europeo: una guida all'interpretazione dell'articolo 17 della direttiva 2019/790 sul diritto d'autore nel mercato unico digitale.
Sul regime specifico di responsabilità degli OCSSPs

La Commissione Europea, ai sensi dell'art. 17 paragrafo 10 della direttiva UE 2019/709, è stata incaricata di organizzare dialoghi con le parti contraenti per discutere le migliori prassi per la cooperazione tra i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online (OCSSPs) ei titolari dei diritti sulle opere d' ingegno al fine di promuovere il mercato delle licenze.

La comunicazione in commento in quanto tale, rappresenta un atto unilaterale atipico, non giuridico non vincolante e non menzionato nell'art. 288 TFUE. Si tratta quindi di un atto di soft law con carattere meramente informativo ed interpretativo: ne deriva pertanto che le linee guida per la trasposizione dell'articolo 17 a livello nazionale risultano meramente consultive e di natura orientativa rispetto alla Direttiva 2019/790, unico atto normativo che al contrario impone agli Stati membri il raggiungimento degli obblighi di risultato.

L'articolo 17 prevede un regime specifico di autorizzazione e responsabilità per taluni fornitori di servizi della società dell'informazione, definiti come fornitori di servizi di condivisione di contenuti online ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, della Direttiva.

Nel quadro giuridico precedentemente applicabile, il regime di responsabilità in materia di diritto d'autore di questi fornitori di servizi non era del tutto chiaro: l'articolo 17 invece garantisce adesso la certezza del diritto poiché prevede espressamente che tali fornitori compiono rilevanti atti ai fini del diritto d'autore in relazione ai contenuti caricati dai loro utenti.

La categorizzazione della Commissione Europea dell'articolo 17 come lex specialis

Ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo in oggetto viene stabilito che i fornitori di servizi di condivisione di contenuti online compilano un atto di comunicazione al pubblico “rilevante ai fini del diritto d'autore” quando danno accesso a contenuti protetti dal diritto d'autore caricati dai loro utenti, e devono pertanto ottenere un'autorizzazione dai relativi titolari dei diritti. In questo caso, l'articolo 17, paragrafo 3, prevede che, quando i fornitori di servizi compiono un atto di comunicazione al pubblico ai sensi delle presenti disposizioni, la limitazione di responsabilità stabilita dall'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/ 31/CE non si applica.

L'interpretazione resa dalla Commissione Europea è quella di concepire tale disposizione come lex specialis rispetto alla Direttiva Infosoc : ciò tuttavia non crea un regime speciale / sui generis di comunicazione al pubblico rispetto a quanto già previsto dall'art. 3 della Direttiva 2001/29/CE.

Conclusioni

Gli Stati membri uniti chiarire che gli atti di messa a disposizione del pubblico di contenuti protetti da parte degli OCSSPs non costituiscono un diritto sui generis rispetto all'acquis comunitario del diritto in parola ma al contempo dovrà essere esplicitato (in quanto prevederepiù “specifica” rispetto alla regola generale prevista dall'art.3 della direttiva InfoSoc) che tale regime normativo è applicabile limitatamente ai contenuti che sono messi a disposizione del pubblico tramite i servizi degli OCSSPs solo se effettivamente caricati dagli utenti e non invece in relazione ad atti di comunicazione al pubblico riferibili a contenuti in qualunque modo scelti, selezionati o controllati dagli OCSSPs.

 

Avv. Alessandro La Rosa e Dott.ssa Manuela Fogli

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