Esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto

Esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto

L'art. 4 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, entrato in vigore in data 4 maggio 2016 ed attualmente in fase di conversione in legge, ha modificato il primo comma dell'art. 648 c.p.c., sostituendo la parola «concede» con «deve concedere».

A seguito della neo-introdotta modifica legislativa, se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, il Giudice «deve concedere», provvedendo nel corso della prima udienza del giudizio di opposizione mediante ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, qualora non sia già stata concessa a norma dell'art. 642 c.p.c..

L'esecuzione provvisoria può anche essere parziale, ovvero concessa limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia stata proposta per vizi procedurali.

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