Secondo la Corte di Cassazione, “la verità dei fatti oggetto della notizia non è scalfita da inesattezze secondarie o marginali ove non alterino nel contesto dell’articolo la portata informativa dello stesso rispetto al soggetto al quale sono riferibili. Ove cioè si ritenga che il fatto “vero” non è offensivo ed è dunque tale da rientrare, per la sua “verità” nel diritto di cronaca le inesattezze che lo riguardano, per avere rilevanza giuridica, devono essere tali da trasformare quel fatto da inoffensivo a diffamatorio. Inoltre, la rilevanza delle inesattezze va colta non valutandole di per sé, ma per il peso che esse hanno sull’intero fatto narrato, al fine si stabilire se siano idonee a rendere il fatto falso oltre che diffamatorio”.
Avv Ginevra Proia