Contratti di fornitura di beni e servizi digitali: il punto di svolta tracciato dalle Direttive “gemelle” del 2019

Contratti di fornitura di beni e servizi digitali: il punto di svolta tracciato dalle Direttive “gemelle” del 2019
Il Parlamento europeo e il Consiglio, con l’obiettivo di adeguare l’attuale disciplina ai cambiamenti imposti dall’economia sempre più influenzata dall’evoluzione tecnologica, hanno approvato due Direttive – pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 2019: la Direttiva 2019/770/UE, afferente ai contratti di fornitura di contenuto digitale e di sevizi digitali e la Direttiva 2019/771/UE, relativa a ai contratti di vendita di beni tra consumatore e venditore. Quest’ultima modifica il Regolamento (UE) 2017/239 e la Direttiva 2009/22/CE ed abroga, a partire dal 1° Gennaio 2022, la Direttiva 1999/44/CE.
I punti salienti ed il coordinamento con il GDPR

Con l’evoluzione della tecnologia, i dati hanno acquisito notevole valore economico, al punto di essere equiparati al bene moneta. La Direttiva 2019/770 interviene con l’obiettivo di interrompere l’attuale prassi secondo la quale i contenuti digitali vengono forniti a seguito di una controprestazione non pecuniaria, consistente nella cessione di dati personali o di altre tipologie di dati, che viene, pertanto percepita in termini di gratuità.

Al contrario, la Direttiva in esame introduce la qualificazione del trasferimento di dati personali come corrispettivo – in termini onerosi – nel contratto di fornitura in oggetto, quindi quale obbligazione pienamente assimilabile al pagamento del prezzo, seppure con l’adozione di tutte le misure normative del caso.

Infatti, la lettura delle disposizioni introdotte dalla Direttiva non può prescindere dall’integrazione ed interpretazione sistematica con il Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali 2016/679 (GDPR), all’interno del quale la tutela del dato personale assurge a principio cardine.

Il Considerando n.24 della Direttiva in esame, infatti, afferma che oltre a riconoscere appieno che la protezione dei dati personali è un diritto fondamentale e che tali dati non possono dunque essere considerati una merce, dovrebbe essere garantito ai consumatori il diritto di esperire i rimedi contrattuali previsti dal diritto civile, nell’ambito di tali modelli commerciali. Ciò a significare che il consumatore ha espressamente l’opportunità di attivare strumenti quali la risoluzione del contratto ed il diritto di recesso anche laddove abbia “pagato” trasferendo i propri dati personali, con il conseguente obbligo, in capo all’operatore economico, di interrompere il trattamento e procedere alla cancellazione dei dati, come previsto dal GDPR.

La Direttiva 2019/771 si applica ai contenuti digitali o ai servizi incorporati o interconnessi con beni forniti attraverso il contratto di vendita, indipendentemente dal fatto che detti contenuti o servizi digitali siano offerti direttamente dal venditore o da terzi. Le principali novità risiedono nella definizione del “contenuto digitale” e del “servizio digitale” e nella estensione della responsabilità del venditore per difetto di conformità dei beni a contenuto digitale manifestatosi entro due anni; rilevante anche la previsione dell’inversione dell’onere della prova, per cui qualsiasi difetto di conformità che si manifesti entro un anno dal momento della consegna, si presume come esistente al momento della fornitura stessa.

Conclusioni

Il Governo ha approvato, il 29 luglio 2021, in via preliminare, lo schema di decreto legislativo che, una volta completato l’iter, dovrà dare attuazione alla Direttiva 2019/770 entro il 1° gennaio 2022. L’aspetto prioritario è costituito dalla fornitura di beni digitali “sicuri” con la predisposizione di misure tecniche di sicurezza del servizio digitale offerto che influenzeranno in modo significativo la contrattualistica delle imprese, in conformità, soprattutto, al principio di privacy by design and by default previsto dal GDPR.

Avv. Rossella Bucca e Dott. Lorenzo Pinci

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