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Ogni credito vantato nei confronti del soggetto fallito deve essere accertato secondo le norme stabilite dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. Legge fallimentare), il quale regolamenta le operazioni di formazione e di verificazione dello stato passivo.
La partecipazione al procedimento di verificazione dello stato passivo costituisce per il creditore un adempimento necessario e imprescindibile onde ottenere, in sede di distribuzione dell’attivo, il soddisfacimento della pretesa vantata.
Al fine dell’insinuazione del credito derivante dal saldo negativo del conto corrente la banca ha l’onere di documentare il completo andamento del rapporto mediante la produzione dell’intera serie dei pertinenti e integrali estratti conto a partire dall’apertura del conto ovvero di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni (quali, a titolo esemplificativo, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni), purché la documentazione prodotta in luogo degli estratti conto sia idonea a consentire l’integrale ricostruzione del dare e dell’avere, nonché a fornire indicazioni certe e complete tali da giustificare il saldo debitore maturato dal correntista dichiarato fallito e costituente il credito bancario oggetto della domanda di ammissione al passivo fallimentare proposta dalla medesima banca (Cass. civ., Sez. I, 2 maggio 2019, n. 11543; id., 22 ottobre 2020, n. 23138).
Avv. Rossana Mininno