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Il pozzo dei misteri o, se si preferisce, il fascicolo segreto, fantasma, virtuale è, forse, la madre di tutte le violazioni di legge che, caratterizzando i miei processi, li hanno drogati, sviandoli ineluttabilmente dalla ricerca della verità ed asservendoli piuttosto alla conferma di un teorema accusatorio precostituito.
Durante il corso dei dibattimenti è accaduto ripetutamente che emergesse l’esistenza di dati, circostanze, prove documentali, interrogatori, dei quali le difese non erano state poste a conoscenza.
E’ emerso, ad esempio, che il capo dell’ufficio legale di Efibanca, avvocato Fassone, all’indomani degli arresti di Pacifico e Squillante (nel marzo 1996) si era precipitato in Procura a Milano a smentire le accuse riportate su tutti i giornali secondo le quali, presso l’istituto di credito, ci sarebbero stati fondi “illimitati” messi a disposizione da Berlusconi per la corruzione di magistrati. Fassone aveva spiegato che Efibanca non aveva fondi di quel genere, e che non avrebbe potuto averli per statuto, essendo un istituto di credito a medio termine. In altre parole, l’accusa non era soltanto infondata, quanto matematicamente impossibile.
E’ emerso, ancora a titolo esemplificativo, che il giudice D’Angelo, sempre nel ‘96 aveva scagionato Squillante dalle accuse e che il giudice Casavola lo aveva invece accusato di corruzione, ma non per favorire Berlusconi, quanto piuttosto Prodi, in relazione all’archiviazione delle indagini sulla Nomisma.
Nessuna traccia di questi atti nei dibattimenti milanesi. E nessuna traccia dei documenti che attribuiscono in via definitiva la competenza territoriale al Tribunale di Perugia. E tanto meno v’è traccia degli atti acquisiti nel ’96 da Ielo, piombato nel Tribunale di Roma per conto della Procura di Milano per estrarre copia di tutti i fascicoli dell’ufficio di Squillante, allo scopo di corroborare l’ipotesi accusatoria, secondo la quale Squillante avrebbe messo i propri uffici a disposizione di Berlusconi. E, naturalmente, nessuna traccia dei documenti inerenti la gestione del “teste” Ariosto quando, prima di passare al noto nomignolo “Omega”, veniva identificata con il meno noto nome in codice “Olbia” e faceva la confidente presso la Guardia di Finanza sotto l’occhio vigile della Procura.
Dunque, in spregio alle più elementari regole a garanzia del diritto di difesa, in spregio alla sbandierata “cultura della giurisdizione” del pubblico ministero ed in spregio agli obblighi di legge che imporrebbero all’accusa di depositare tutti gli atti di indagine e di acquisire anche gli elementi favorevoli agli imputati, tutte queste carte, e chissà quante altre, sono rimaste fuori dai fascicoli dibattimentali e la loro conoscenza è stata impedita, sempre e con determinata ostinazione, ai difensori.
Come è avvenuto tutto ciò? Appunto attraverso la creazione di un fascicolo inaccessibile agli imputati - ai quali a distanza di otto anni dall’inizio delle indagini (il termine massimo di legge è due) viene ancora opposto un vero e proprio muro di gomma sotto le sembianze di un impossibile segreto investigativo – fascicolo dal quale la Procura, come un prestigiatore da un cilindro, ha estratto le carte di volta in volta prescelte secondo illegittimi calcoli di convenienza, occultando nel contempo tutte le numerose prove a discarico con le quali il teorema accusatorio si era scontrato frontalmente.
E’ chiaro infatti che risulta impossibile accusare Squillante di aver messo il proprio ufficio a disposizione di Berlusconi quando vi è la prova documentale che tra tutti i fascicoli trattati da detto ufficio non se ne trova uno, nemmeno uno, che riguardi anche indirettamente Berlusconi. E gli esempi potrebbero essere tantissimi.
Il fascicolo fantasma è, perciò, la prova del processo truccato, condizionato dalla estromissione di fondamentali riscontri probatori favorevoli agli imputati e decisivi per dimostrarne l’innocenza. Un processo che si allontana anni luce dalla sua funzione, che è di accertare la verità e non di alterarla, attraverso omissioni, soppressioni, occultamenti, cancellature. Un processo che, in definitiva, diventa mera finzione giuridica finalizzata soltanto a convalidare una condanna preconfezionata.


 
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