Provvedimenti
Banca Mediolanum s.p.a./Caponnetto+Impellizzieri
Il Tribunale di Roma – con sentenza n. 5500 del 15.3.2012 – ha respinto le domande risarcitorie formulate, in considerazione dell’asserita nullità/annullabilità dell’acquisto di bond argentini, dalle sigg.re Antonella Caponnetto e Maria Impellizzieri nei confronti di Banca Mediolanum s.p.a.. In particolare, il Giudice adito ha ritenuto che Banca Mediolanum s.p.a. abbia correttamente adempiuto agli obblighi informativi di cui agli art. 28 Reg. Consob n. 11522/98 e 21 T.U.F..
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RTI vs Live.Tv
Il Tribunale di Roma, Sez. Specializzata PI, con provvedimento del 25.11.2011, ha inibito al portale telematico Live.Tv ed alla società eServer.ru (hosting passivo) il proseguimento della violazione perpetrata in qualunque forma e/o con qualunque mezzo dei diritti connessi di RTI riferibili ai flussi audiovisivi aventi ad oggetto le gare disputate nell’ambito delle competizioni sportive: Campionato di Calcio “Serie A”, “Champions League”, “Europa League”, anni 2011-2012. E’ stata fissata – nei confronti di entrambi i resistenti – la penale di euro 10.000 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento e per ogni minuto di diffusione in violazione del provvedimento.
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RTI vs VideoBB
Il Tribunale di Roma, Sez. Specializzata PI, con provvedimento del 21.10.2011, ha inibito al portale telematico VideoBB Ltd. il proseguimento della violazione perpetrata in qualunque forma e/o con qualunque mezzo dei diritti connessi di RTI riferibili ai programmi “Squadra Antimafia” e “RIS Roma“, fissando la penale di euro 1000 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento e per ogni minuto di diffusione in violazione del provvedimento.
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RTI vs VEOH
Il Tribunale di Roma, Sez. Specializzata PI, con provvedimento del 13.9.2011, ha inibito al portale telematico VEOH il proseguimento della violazione dei diritti connessi di RTI riferibili ai programmi “Grande Fratello“, “Mai dire Grande Fratello“, “Zelig“, “Uomini e Donne“ , fissando la penale di euro 1000 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento.
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RTI vs YAHOO!
La sentenza n. 10893/2011 del Tribunale di Milano ha chiarito il contenuto della normativa nazionale e comunitaria in ordine alle esenzioni di responsabilità dei prestatori dei servizi della società dell’informazione: l’hosting provider “attivo” non può godere delle limitazioni della responsabilità per le informazioni trasmesse. E’ stata fissata la penale di euro 250 per ogni video non rimosso e per ogni giorno di ulteriore indebita permanenza.
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